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Sentenza

Sentenza del 25/09/2017 n. 2585 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Bologna aveva notificato a TG un avviso di accertamento ICI per l'anno 2006, recuperando 213,69 euro ritenuti dovuti per l'indebita applicazione della detrazione e dell'aliquota ridotta previste per l'abitazione principale. TG e il coniuge BL avevano infatti dichiarato separatamente come abitazioni principali due immobili distinti, pur non essendo legalmente separati. Il ricorrente ha contestato l'avviso deducendo, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. n. 504/1992 per disparità di trattamento rispetto alle coppie di fatto, il legittimo affidamento derivante dal regolamento comunale, l'assenza del contraddittorio preventivo, la carenza di motivazione e la correttezza del riferimento alla sola residenza anagrafica.

La decisione

La Commissione tributaria ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato il ricorso del contribuente. È stato ritenuto che l'abitazione principale del nucleo familiare non possa essere duplicata in due immobili distinti, quando i coniugi non siano legalmente separati. Ai fini dell'agevolazione rileva la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, non la sola residenza anagrafica. La censura di incostituzionalità è stata ritenuta infondata, poiché matrimonio e convivenza more uxorio costituiscono situazioni non omogenee. Il regolamento comunale non ha derogato alla legge, ma ne ha fornito una specificazione interpretativa. È stata inoltre esclusa la necessità del contraddittorio preventivo, ritenuta adeguata la motivazione dell'avviso e valorizzata la dichiarazione sostitutiva con cui i coniugi avevano indicato l'immobile della moglie come abitazione principale. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 2, D.lgs. n. 504/1992

    Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente.

    L'agevolazione ICI per l'abitazione principale richiede la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. La sola residenza anagrafica non è sufficiente e, per un unico nucleo familiare non legalmente separato, l'abitazione principale non può essere ordinariamente duplicata in due immobili diversi.

  • Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La disposizione riguarda il contraddittorio successivo a una verifica fiscale, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.

    Il contraddittorio preventivo previsto da questa norma non è stato ritenuto applicabile agli accertamenti ICI fondati su dati già disponibili, in assenza di una precedente verifica fiscale conclusa con consegna del processo verbale di constatazione.

  • Regolamento ICI del Comune di Bologna

    Il regolamento comunale non può derogare alla disciplina stabilita dalla legge statale. L'eventuale riferimento alla residenza anagrafica è stato interpretato alla luce della nozione legislativa di abitazione principale e dell'orientamento della Corte di cassazione, senza attribuire al regolamento efficacia retroattiva illegittima.

  • Principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza

    Non è stata ravvisata una disparità di trattamento incostituzionale tra coniugi e conviventi more uxorio, poiché matrimonio e convivenza di fatto rappresentano situazioni giuridiche e fattuali non omogenee e possono essere disciplinate diversamente dal legislatore.

Massime di principio

  • Per beneficiare dell'agevolazione fiscale sull'abitazione principale non è sufficiente avere la residenza anagrafica nell'immobile: occorre che esso costituisca effettivamente la dimora abituale del contribuente e del nucleo familiare secondo la disciplina applicabile.
  • In presenza di coniugi non legalmente separati, l'amministrazione può ritenere che l'abitazione principale del nucleo familiare sia una sola, escludendo il doppio beneficio su due immobili distinti, salvo specifiche circostanze di fatto adeguatamente provate.
  • Un regolamento comunale non può modificare o ampliare i presupposti stabiliti dalla legge statale per un'agevolazione tributaria; eventuali indicazioni regolamentari devono essere interpretate in modo conforme alla normativa primaria.
  • La disparità di trattamento rispetto alle coppie di fatto non implica automaticamente illegittimità costituzionale: situazioni familiari giuridicamente diverse possono ricevere discipline fiscali differenti.
  • Il contraddittorio preventivo previsto per determinate verifiche fiscali non si applica necessariamente a ogni avviso di accertamento tributario, soprattutto quando l'atto è emesso sulla base di dati documentali senza una precedente verifica fiscale.
  • Una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal contribuente può costituire elemento decisivo per dimostrare quale immobile fosse realmente utilizzato come abitazione principale e può prevalere sulla mera indicazione formale della residenza anagrafica.

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