Cassazione Penale, Sentenza n. 27667/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Azzeruoli impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile della coltivazione di piante di marijuana (undici piante in un campo e otto piante in una stanza dell'abitazione, oltre a gr. 898 di sostanza suddivisa in involucri) per i seguenti motivi: 1) carenza e incompletezza della motivazione della Corte d'appello rispetto alle censure di appello; 2) contraddittorietà o manifesta illogicità nel ritenere che la sostanza fosse destinata allo spaccio e non al consumo personale; 3) mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/90; 4) eccessività della pena, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, carenza di motivazione ai sensi dell'art. 133 c.p. e mancata concessione del beneficio della non menzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero, in gran parte, mera reiterazione delle censure già formulate in appello senza un confronto critico con le argomentazioni rese dalla Corte territoriale. La motivazione della sentenza di appello è stata considerata puntuale e coerente: la coltivazione era realizzata "in aperta campagna" con strumenti tecnici (lampada, deumidificatore, ventilatore) e da essa potevano ricavarsi oltre 2.800 dosi, elementi che indicano inserimento nel mercato illecito e non destinazione esclusiva all'uso personale. Anche la mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità è stata confermata per il numero di piante e per gli involucri con centinaia di grammi. La mancata applicazione delle attenuanti generiche è stata ritenuta congrua in considerazione della gravità del fatto e dell'atteggiamento non collaborativo dell'imputato (indicazione di un indirizzo falso). Il beneficio della non menzione non è stato concesso perché, cumulando la pena già subita in precedente condanna irrevocabile, si supera il limite di anni due previsto dalla norma. Per queste ragioni la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ordinato il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110; art. 81 comma 2; art. 133; art. 62-bis; art. 175
Uso delle disposizioni penali per definire concorso, continuazione, criteri di determinazione della pena e disciplina della non menzione e delle attenuanti generiche; in particolare si è ritenuto legittimo il giudizio di gravità ai fini dell'esclusione delle attenuanti (art. 62-bis) e applicabile il limite di cumulabilità per la non menzione (art. 175).
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Art. 73 comma 1 e 4 inquadrano la coltivazione e le sanzioni edittali applicate; il comma 5 disciplina l'ipotesi di lieve entità che richiede valutazione concreta di quantità, modalità e personalità — valutazione che è stata ritenuta non soddisfatta nel caso concreto.
Regola i limiti della esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte ha rimarcato l'obbligo di precisazione e decisività delle censure richieste dalla norma.
art. 606 comma 1 lett. e); art. 616
Art. 606(1)(e) relativo al controllo di legittimità sulla motivazione delle sentenze; art. 616 autorizza l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende per ricorso inammissibile colposo.
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione deve contenere contestazioni precise e confrontarsi criticamente con le argomentazioni della decisione impugnata: la mera reiterazione delle censure già respinte in appello è causa di inammissibilità.
- La coltivazione di piante di cannabis con strumenti tecnici e in numero significativo, unita al reperimento di sostanza confezionata in involucri, è indizio forte di destinazione allo spaccio e può escludere la destinazione all'uso personale.
- L'applicazione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 richiede una valutazione concreta che consideri quantità, modalità, personalità e mezzi: quantità e modalità significative giustificano il diniego dell'agevolazione.
- L'esclusione delle attenuanti generiche è legittima se il giudice, anche scegliendo tra gli elementi dell'art. 133 c.p., ritiene prevalente la gravità del fatto o elementi negativi della personalità o del comportamento processuale (es. non collaborazione).
- Il giudice di merito ha discrezionalità nella determinazione della pena entro i limiti edittali; è richiesta una motivazione più articolata solo se la pena si discosta in misura significativa dalla media edittale.
- Il beneficio della non menzione non è concedibile se, per effetto del cumulo di condanne pregresse irrevocabili e della nuova pena, si supera il limite di pena previsto dalla norma (anni due di reclusione).
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