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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27438/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Ancona. Mazzieri Sergio contestava la condanna per omesso versamento IVA per gli anni 2010, 2011 e 2012: deduceva che le prove concernessero solo il 2012 e che i reati relativi al 2010 e 2011 fossero prescritti, nonché l'errata applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. in presenza di prescrizione e della diversa disciplina prevista per i reati tributari. Mazzieri Gianluca, già prosciolto per prescrizione di un reato, impugnava la conferma della confisca e deduceva l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato relativo alla presunta alienazione fraudolenta (mancanza di debito/esistenza di fraudolenza o consapevolezza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e li ha accolti. Per Mazzieri Sergio ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo estinti per prescrizione i reati attribuiti per le annualità 2010, 2011 e 2012 e ha revocato la confisca a suo carico. Per Mazzieri Gianluca ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che confermava la confisca, rilevando carenze motivazionali della Corte territoriale circa la sussistenza degli elementi di fraudolenza dell'atto di alienazione; ha disposto la restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto se ancora nella disponibilità delle amministrazioni, senza decidere sulle istanze di soggetti non parti del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 10‑ter, dlgs n. 74/2000

    Rilevata come norma di reato per l'omesso versamento IVA; la Corte ha precisato che la disposizione relativa all'estensione del termine prescrizionale introdotta dalla legge n.148/2011 non si applica all'art.10‑ter, sicché al reato si applica il termine prescrizionale ordinario

  • art. 11, dlgs n. 74/2000

    La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui per integrare il reato di alienazione fraudolenta è necessario che l'atto presentI elementi di artificio, inganno o stratagemma tali da rendere illusoria la riduzione patrimoniale e ostacolare l'azione esecutiva dell'Erario

  • art. 578‑bis, cod. proc. pen.

    Non può essere utilizzato per mantenere una confisca nei confronti di soggetti prosciolti per prescrizione quando i fatti sono anteriori all'entrata in vigore della norma; la Corte ha escluso l'applicazione retroattiva della disposizione per giustificare la confisca

  • art. 12‑bis, dlgs n. 74/2000

    Norma che regola la confisca nei reati tributari; la Corte ha osservato che l'art. 578‑bis non può essere fatto valere come sostitutivo o implicito richiamo dell'art.12‑bis quando le condizioni temporali e sostanziali non siano soddisfatte

  • art. 157, cod. pen.

    Fissazione del termine prescrizionale (7 anni e 6 mesi per determinati delitti); la Corte ha applicato il termine ordinario di cui all'art.157 per le annualità contestate, con conseguente dichiarazione di estinzione per prescrizione

  • legge n.148/2011 (e richiamo dl n.138/2011)

    La legge ha introdotto un allungamento del termine prescrizionale per alcuni reati tributari, ma la Corte ha ricordato il divieto di applicazione di tale estensione all'art.10‑ter, per espresso dettato legislativo

Massime di principio

  • La prescrizione va calcolata con precisione sulla base della data di commissione del reato e del termine prescrizionale applicabile; modifiche legislative non si applicano se espressamente escluse dalla norma incriminatrice.
  • Per i reati di alienazione fraudolenta (art.11 dlgs 74/2000) è indispensabile provare elementi concreti di artificio, inganno o stratagemma che rendano illusoria la consistenza patrimoniale trasferita; la mera cessione non è sufficiente.
  • Non è possibile mantenere una confisca a carico di chi risulta prosciolto per prescrizione invocando disposizioni entrate in vigore dopo i fatti, salvo chiaro fondamento normativo; la retroattività delle norme estensive è esclusa.
  • Quando la corte d'appello dichiara la prescrizione ma conferma misure ablative, la legittimità della confisca dipende da una motivazione adeguata che accerti incidentalmente la responsabilità penale: la mancanza di specifica e sufficiente motivazione comporta l'annullamento.
  • Le istanze di restituzione di beni sequestrati devono essere valutate nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio di merito; la Corte di legittimità non decide su posizioni di soggetti estranei non legittimati in quelle fasi.

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