Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27449/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli appellanti hanno dedotto molteplici censure contro la sentenza di appello: impugnabilità e utilizzabilità delle intercettazioni (contestando la mancanza di adeguata motivazione per le proroghe e la connessione fra procedimenti), nullità o incompletezza degli atti alla base della richiesta di giudizio immediato, difetto di giurisdizione italiana per reati correlati a fatture emesse all'estero, inesistenza del concorso o del dolo per la emissione di fatture per operazioni inesistenti e per i fatti corruttivi, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (perché la Corte d'Appello ha riqualificato il capo b) da corruzione in istigazione alla corruzione), vizio di motivazione sulla valutazione delle prove e sulla quantificazione della pena, mancato riconoscimento di estinzione per prescrizione e contestata responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Quanto al reato qualificato in appello come istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) nei confronti di VERRINI, FERRANDINO Massimo e CASARI, la Corte ha ritenuto che la trasformazione dell'imputazione (da corruzione per l'esercizio della funzione a istigazione alla corruzione) abbia inciso sui diritti di difesa e, con valutazione assorbente, ha dichiarato il reato estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio le statuizioni penali relative a tale titolo per i ricorrenti anzidetti. Per la CONCORDIA soc. coop. la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio circa la responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001. Quanto al capo c) (emissione di fatture per operazioni inesistenti) le condanne nei confronti di SIMONE, RINALDI e CASARI sono state confermate: la Cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi a inutilizzabilità delle intercettazioni (per carenza della "prova di resistenza"), al difetto di giurisdizione italiana (sussiste un momento ideativo e/o di messa a disposizione in Italia) e alle censure probatorie, valorizzando in modo decisivo le dichiarazioni confessorie acquisite ai sensi dell'art. 503 c.p.p. e i riscontri. Altre doglianze relative a quantificazione della pena, attenuanti e valutazione della prova sono state rigettate per inammissibilità o infondatezza. In sintesi: annullamento senza rinvio per le condanne per istigazione alla corruzione (per prescrizione) di VERRINI, FERRANDINO e CASARI; rinvio per la posizione amministrativa della CONCORDIA; conferma delle condanne per emissione di fatture inesistenti per SIMONE, RINALDI e CASARI.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la riclassificazione da corruzione a istigazione (art. 322) modifica la dinamica fattuale e i diritti di difesa: perché sussista l'istigazione è necessario che la promessa o offerta sia rivolta al pubblico ufficiale e che vi sia la ricezione (anche se non accettata); la sentenza d'appello non ha adeguatamente dimostrato tale trasmissione al pubblico ufficiale

  • art. 322-ter cod. pen.

    Riferita in motivazione come norma che prevede misure patrimoniali; la Corte d'Appello aveva escluso la confisca ex art. 322-ter nei confronti degli imputati

  • art. 266 cod. proc. pen.

    I riferimenti all'art. 266 concernono i presupposti per l'utilizzabilità delle intercettazioni (motivazione per proroghe e per la connessione di reati); la Corte richiama la giurisprudenza che richiede motivazioni specifiche quando si utilizzano intercettazioni rispetto a nuovi reati/nuovi fascicoli

  • art. 503, comma 5, cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni rese dall'imputato dinanzi al P.M. (confessioni/interrogatori) sono utilizzabili in dibattimento se acquisite conformemente; la Cassazione ha valorizzato tali dichiarazioni come autonomo e decisivo elemento probatorio, idoneo a neutralizzare l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni quando non è proposta una prova di resistenza

  • art. 9 d.lgs. 74/2000

    L'eccezione sul divieto di concorso tra emittente e utilizzatore delle fatture (art.9) è stata ritenuta non applicabile nella specie: la giurisprudenza consente il concorso dell'utilizzatore con l'emittente quando sussistono i presupposti dell'art.110 c.p., ossia quando il destinatario effettivamente utilizza i documenti falsi

  • artt. 5, 6, 25 d.lgs. n. 231/2001

    Richiamati per la responsabilità amministrativa dell'ente: la Cassazione ha annullato con rinvio la statuizione sul punto, ritenendo necessario un nuovo giudizio sulla eventuale responsabilità della CONCORDIA alla luce delle statuizioni penali modificate

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio della correlazione tra accusa e sentenza: la Corte rammenta che la riqualificazione non viola l'art. 521 c.p.p. se la nuova fattispecie è nota o prevedibile; tuttavia un mutamento imprevedibile e sostanziale del fatto può ledere il diritto di difesa

Massime di principio

  • Intercettazioni: se si contesta l'utilizzabilità di captazioni, il ricorrente deve dimostrare con la "prova di resistenza" che l'esclusione di tali elementi avrebbe inciso sul convincimento (cioè che senza quegli elementi il giudice non avrebbe potuto condannare). Se non viene svolta tale prova, il motivo è inammissibile.
  • Correlazione accusa-sentenza: non è possibile trasformare in modo sostanziale la dinamica fattuale contestata (fatto diverso o fatto nuovo) in sede d'appello senza che ciò comporti una lesione dei diritti di difesa; una riqualificazione che modifichi radicalmente soggetto agente, sequenza fattuale o fatto consumato può comportare annullamento se rende impreparata la difesa.
  • Prescrizione: la valutazione del dies a quo e dei periodi di sospensione è centrale; quando la riqualificazione produce un reato diverso con termine prescrizionale già maturato, la Corte può dichiarare l'estinzione e annullare senza rinvio.
  • Giurisdizione per reati transnazionali: la giurisdizione italiana può essere affermata se in Italia si è concretamente verificato un momento essenziale (ideativo, organizzativo o di messa a disposizione) della condotta fraudolenta, anche se parte dell'esecuzione è avvenuta all'estero.
  • Autofatturazione e ricadute penali: l'esistenza di un atto di autofatturazione non esclude automaticamente la giurisdizione italiana se la fase decisiva o di messa a disposizione della fattura è avvenuta in Italia; va valutato il complesso delle condotte.
  • Dichiarazioni confessorie (art. 503 c.p.p.): ammettono autonomo valore probatorio e possono essere decisive anche qualora altre prove (es. intercettazioni) siano escluse, purché acquisite regolarmente e riscontrate.
  • Responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001): l'insussistenza o l'annullamento di condanne penali dei soggetti apicali incide sulla posizione dell'ente; in caso di modifiche sostanziali delle statuizioni penali il giudice civile/amministrativo può dover riesaminare la responsabilità dell'ente (rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.