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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27448/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lucariello impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000, per avere, quale amministratore di fatto della LIGUR STM s.r.l., utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale C.M.P.T. di Assunta Garzia per evadere imposte (dichiarazioni relative agli anni 2011-2013). In cassazione deduceva, in primo luogo, l'erronea applicazione dell'art. 512 c.p.p. e l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Assunta Garzia nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza: le dichiarazioni erano state rese dopo che erano già emersi indizi di reato e dunque la Garzia aveva assunto la qualità di indagata, per cui le sue dichiarazioni non sarebbero state spontanee né utilizzabili in dibattimento (richiamando gli artt. 63, 64 c.p.p., art. 350 c.p.p. e le disposizioni di attuazione art. 220). In secondo luogo contestava la motivazione con riferimento alla prova della sua qualifica di amministratore di fatto, rilevando fragilità degli elementi induttivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo. Ha ritenuto che, dai verbali di verifica, era emersa prima dell'assunzione delle dichiarazioni la presenza di elementi indizianti a carico di Assunta Garzia, che quindi aveva già la qualità di indagata; le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza non erano dunque "spontanee" e furono rese dopo contestazioni e sollecitazioni, con violazione delle garanzie previste per gli indagati (artt. 63, 64 c.p.p. e art. 350 c.p.p.). Inoltre è stato richiamato il principio relativo all'art. 220 disp. att. c.p.p. circa l'utilizzabilità dei processi verbali amministrativi contenenti atti successivi all'emersione del reato. La Corte ha quindi dichiarato che le dichiarazioni di Assunta Garzia del 2/3/2015 non potevano essere utilizzate contro il ricorrente; siccome parte rilevante della motivazione si fondava su quelle dichiarazioni, la sentenza impugnata è stata annullata e il caso rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norma che disciplina il reato fiscale contestato (emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), applicata come fattispecie sostanziale oggetto della condanna.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'acquisizione in dibattimento di dichiarazioni rese in fase istruttoria quando la ripetizione sia oggettivamente impossibile; la Corte afferma che l'art. 512 non sana dichiarazioni rese in violazione delle garanzie previste per gli indagati quando, al momento delle dichiarazioni, erano già emersi indizi di reato.

  • art. 350 cod. proc. pen.

    Disciplina le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria; la Corte ricorda che tali dichiarazioni sono utilizzabili solo a condizioni precise e che, se non genuine (rese dopo contestazioni/sollecitazioni), non possono essere valorizzate come prove dibattimentali.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Prevede le garanzie e le formalità da osservare quando si assiste una persona sottoposta a indagini; la sua violazione può rendere inutilizzabili le dichiarazioni rese senza le relative cautele.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Regola l'audizione dell'indagato da parte della polizia giudiziaria con le garanzie previste: se la persona è già indagata, le sue dichiarazioni devono essere raccolte rispettando tali garanzie, altrimenti la utilizzabilità è compromessa.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola l'utilizzabilità dei verbali e degli atti amministrativi contenenti elementi di reato: quando emergono indizi di reato durante attività amministrative occorre seguire le modalità previste per conservare l'efficacia probatoria; altrimenti le parti del documento redatte dopo l'emersione del reato possono essere inidonee a produrre prova.

  • art. 503, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata marginalmente nella discussione sull'utilizzabilità di alcune dichiarazioni e sui limiti del loro valore probatorio nel dibattimento.

  • D.L. n.137/2020 art. 23, comma 8

    Norma procedurale richiamata in ordine al rito o alla trattazione del ricorso (indica la procedura di trattazione del ricorso in Cassazione durante il periodo emergenziale).

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese durante verifiche amministrative (es. verbali della Guardia di Finanza) possono costituire prova documentale, ma se, durante l'attività, emergono elementi indizianti di reato bisogna rispettare le modalità previste dall'art. 220 disp. att. c.p.p.; la parte del documento successiva all'emersione del reato rischia di essere inutilizzabile se le garanzie non sono state osservate.
  • Quando una persona, al momento della raccolta di dichiarazioni, ha già la qualità di indagata (anche se non formalmente iscritta nel registro delle notizie di reato), le sue dichiarazioni devono essere acquisite con le garanzie previste dagli artt. 63 e 64 c.p.p.; in loro assenza la utilizzabilità delle dichiarazioni può essere esclusa.
  • Le "dichiarazioni spontanee" ai sensi dell'art. 350 c.p.p. sono ammesse solo se appaiono effettivamente liberamente rese, senza sollecitazioni o contestazioni che ne compromettano la spontaneità; la qualificazione come "spontanee" deve risultare con chiarezza dagli atti.
  • L'art. 512 c.p.p. non è uno strumento che sani automaticamente vizi di acquisizione delle dichiarazioni rese in violazione delle garanzie dell'indagato: può operare solo quando ricorra una oggettiva impossibilità di ripetizione e non sia in gioco l'inutilizzabilità derivante da gravi violazioni procedurali.
  • Se la decisione di merito si fonda in misura rilevante su dichiarazioni poi ritenute inutilizzabili in cassazione, la sentenza va annullata con rinvio per un nuovo giudizio che valuti la prova senza quelle dichiarazioni.
  • In presenza di soggetti deceduti le corti devono valutare con particolare cautela la natura e la modalità di acquisizione delle loro dichiarazioni, verificandone la spontaneità e il rispetto delle garanzie procedurali.
  • Chi esercita i controlli fiscali (es. Guardia di Finanza) deve documentare chiaramente il contesto e le modalità della raccolta delle dichiarazioni per consentire la loro valutazione in sede giudiziaria e per evitare l'inutilizzabilità per vizi formali o sostanziali.

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