Cassazione Civile, Ordinanza n. 16969/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a TARSU/TIA per più annualità, con cui il concessionario del servizio di accertamento e riscossione ha chiesto l’integrazione del tributo, ritenendo dovuta anche la quota variabile oltre alla quota fissa, con interessi e sanzioni, in relazione a determinati immobili della contribuente. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte: era stata esclusa la tassazione di alcune superfici ritenute nella disponibilità di soggetti terzi, mentre per altre porzioni era stata confermata la debenza. La contribuente ha quindi proposto appello, respinto dalla CTR. In cassazione ha articolato cinque motivi: 1) ha sostenuto che vi fosse un giudicato esterno interno a una diversa annualità (2012) sul medesimo immobile e sul medesimo presupposto, per difetto di motivazione dell’avviso; 2) ha denunciato omesso esame del fatto decisivo consistente nella mancanza di motivazione dell’atto impugnato; 3) ha dedotto omesso esame di documentazione decisiva (contratto di locazione e dichiarazioni di terzi) che, a suo dire, provava l’uso di parte dei locali da parte di altri soggetti; 4) ha invocato la violazione del d.lgs. n. 22 del 1997 e del d.lgs. n. 152 del 2006, assumendo che la TIA fosse stata soppressa; 5) ha censurato l’asserito obbligo dichiarativo ritenuto dalla sentenza, sostenendo che il contribuente non è tenuto a reiterare la dichiarazione salvo variazioni degli elementi originari.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l’efficacia del preteso giudicato esterno, sia perché non risultava formatosi alcun giudicato sulla decisione invocata, sia perché comunque un eventuale giudicato sull’illegittimità di un diverso avviso per difetto motivazionale, trattandosi di vizio formale proprio dell’atto, non si estende automaticamente ad altri atti impositivi e ad annualità diverse. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il vizio denunciato ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. riguardava in realtà l’omessa pronuncia o la violazione dell’obbligo di motivazione, ma il motivo non era stato correttamente dedotto né risultava specificamente trascritto il corrispondente motivo di appello; inoltre, sulla motivazione dell’atto si era formato giudicato interno. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la documentazione invocata era stata comunque esaminata dal giudice di appello e ritenuta non decisiva, mentre una parte delle superfici era già stata esclusa dal tributo in primo grado sulla base degli stessi documenti. Ha respinto il quarto motivo osservando che la TIA2 prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006 non era operativa per mancanza del decreto attuativo e che, nelle more, continuava ad applicarsi la disciplina regolamentare e, per i comuni interessati, la tariffa Ronchi. Ha infine respinto il quinto motivo chiarendo che la CTR non aveva imposto un inesistente onere dichiarativo, ma aveva semplicemente rilevato che la pretesa tributaria era stata calcolata sui dati originariamente dichiarati dalla stessa contribuente, senza aggiornamenti della situazione di fatto. La conseguenza è stata la condanna della ricorrente alle spese e il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato per i motivi di ricorso che denunciavano violazione di legge; la Corte ha valutato la fondatezza delle censure alla luce della corretta ricostruzione della sentenza impugnata e del quadro normativo tributario.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ribadito che il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo e non la mera mancata considerazione di una censura o di un motivo di appello.
art. 7 dello Statuto del contribuente
È stato indicato come possibile parametro della doglianza sulla motivazione dell’atto impositivo, ma il motivo non è stato correttamente veicolato in cassazione.
Richiamato come norma evocabile in caso di omessa pronuncia, ma non utile in concreto perché la censura non era stata formulata nei termini corretti e non risultava devoluta nei gradi di merito.
d.lgs. n. 22 del 1997
È stato richiamato per la disciplina della tariffa rifiuti precedente, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce della successiva disciplina del d.lgs. n. 152 del 2006.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238
La Corte ha affermato che la norma ha introdotto la tariffa integrata ambientale (TIA2) abrogando la precedente tariffa Ronchi, ma la sua operatività era sospesa in attesa del decreto attuativo mai emanato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Cass., Sez. 5, n. 1837 del 28 gennaio 2014
È stata richiamata per affermare che il giudicato tributario su un annualità non si estende automaticamente ad altra annualità, salvo elementi con valore condizionante inderogabile.
ordinanza Cass., Sez. 6, n. 25936 del 2 settembre 2022
Richiamata per escludere che fosse formato giudicato sulla sentenza invocata dalla ricorrente, poiché il relativo iter processuale era ancora pendente per effetto della cassazione con rinvio.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato formatosi su un avviso di accertamento relativo a una determinata annualità non si estende automaticamente ad avvisi riguardanti annualità diverse, anche se fondati su un medesimo sopralluogo o su fatti storici analoghi, salvo che si tratti di elementi aventi efficacia condizionante e tendenzialmente stabile.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è configurabile quando la parte lamenta soltanto la mancata risposta a una censura, che semmai deve essere dedotta come omessa pronuncia o violazione dell’obbligo di motivazione, nei limiti di specifica devoluzione del tema nei gradi di merito.
- La deduzione di un omesso esame di documenti è infondata se il giudice di merito li ha comunque considerati e li ha ritenuti non decisivi; in cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- In materia di tariffa rifiuti, la soppressione della precedente disciplina non esclude automaticamente l’applicazione del prelievo nei comuni che l’avevano adottata, quando la nuova tariffa prevista dalla legge non sia divenuta operativa per mancanza del decreto attuativo.
- Non può essere attribuito al giudice di merito un inesistente obbligo dichiarativo del contribuente se la decisione si limita a rilevare che l’accertamento è stato effettuato sulla base dei dati originariamente denunciati dalla stessa parte e mai aggiornati a fronte di variazioni della situazione di fatto.
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