Cassazione Civile, Ordinanza n. 31914/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IRAP per l'anno 2003, contestando alla società la mancata dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno. In primo grado la CTP aveva annullato l'atto ritenendo che il bene ceduto fosse un terreno agricolo non strumentale, quindi non idoneo a generare imponibilità IRAP; la CTR aveva invece riformato la decisione affermando la rilevanza IRAP della plusvalenza, ritenendo irrilevante la natura strumentale o meno del terreno. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe trascurato un capo della sentenza di primo grado non impugnato e quindi coperto da giudicato; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR avesse respinto in modo solo apparente l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio e avesse comunque mal interpretato la disciplina IRAP; 3) violazione degli artt. 4, 5 e 11 del D.P.R. n. 446/1997, per avere la CTR ritenuto irrilevante la natura strumentale del terreno ai fini dell'assoggettamento a IRAP della plusvalenza.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente la richiesta di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, ma l'ha respinta perché la documentazione prodotta non dimostrava il perfezionamento della procedura: risultava il dovuto, ma non il pagamento integrale e quietanzato. Nel merito ha rigettato i primi due motivi, ritenendo infondate sia la censura sul giudicato interno sia quella sulla motivazione apparente/ammissibilità dell'appello. Ha invece accolto il terzo motivo, richiamando il proprio precedente secondo cui, nel regime IRAP applicabile ratione temporis, le plusvalenze rilevano solo se riferite a beni strumentali; pertanto la natura strumentale o meno del terreno non poteva essere ritenuta irrilevante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, per nuovo esame.
Norme richiamate
indica i vizi dedotti in cassazione, sia di nullità della sentenza sia di violazione di legge.
è richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia e di motivazione solo apparente; la Corte esclude la sua violazione nei primi due motivi.
è invocato dalla ricorrente nel terzo motivo quale norma della disciplina IRAP rilevante per la determinazione della base imponibile.
nel testo applicabile ratione temporis, rileva per la determinazione del valore della produzione ai fini IRAP; la Corte esclude che consenta di considerare irrilevante la natura strumentale del bene ceduto.
art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 446 del 1997
la Corte lo considera decisivo per affermare che, nel regime applicabile, concorrono alla base imponibile le plusvalenze relative a beni strumentali, non quelle riferite a beni non strumentali.
norma sulla definizione agevolata delle controversie richiamata dalla parte, ma non ritenuta provata come perfezionata.
D.P.R. n. 446 del 1997
cornice normativa dell'IRAP richiamata nel ricorso e nella decisione.
richiamato dalla CTR come parametro del valore della produzione, ma la Cassazione segnala che il ragionamento del giudice di merito si fondava su una versione normativa successiva e non applicabile al caso.
Massime di principio
- Nel regime IRAP applicabile ratione temporis, la plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile o terreno non è automaticamente imponibile: occorre verificare se il bene sia strumentale all'attività d'impresa, poiché la natura del bene incide sulla sua inclusione nella base imponibile.
- La deduzione di giudicato interno presuppone che la statuizione asseritamente passata in giudicato sia effettivamente autonoma e non sia comunque contrastata dalla linea difensiva della controparte sin dall'atto impositivo o di appello; se la questione controversa è rimasta oggetto del thema decidendum, non vi è giudicato su quel punto.
- La censura di nullità per motivazione apparente non è fondata quando il giudice di appello prende posizione sulle questioni rilevanti, seleziona i fatti ritenuti decisivi e rende comprensibile il percorso decisorio, anche se la parte ritiene errata la soluzione adottata.
- In tema di IRAP, le plusvalenze e minusvalenze concorrono alla base imponibile solo secondo la disciplina normativa applicabile nel tempo e nei limiti in cui la legge lo preveda espressamente; non è consentito estendere alla fattispecie una formulazione normativa sopravvenuta e non retroattiva.
- L'adesione a una definizione agevolata delle controversie estingue il giudizio solo se il contribuente prova il perfezionamento della procedura, inclusi gli adempimenti di pagamento richiesti dalla legge; la sola presentazione dell'istanza o di documenti incompleti non basta.
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