Cassazione Civile, Ordinanza n. 24145/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, veniva emessa cartella di pagamento per IVA e IRES relative all’anno d’imposta 2013, sul presupposto della dichiarazione presentata con modello Unico 2014. La società sosteneva poi di aver presentato, il 10 gennaio 2017, una dichiarazione integrativa con correzione dei dati fiscali, deducendo che i costi non erano stati esposti per il mancato deposito di un bilancio pluriennale. Impugnata la cartella, il giudice di primo grado e poi la CTR respingevano le doglianze, rilevando che l’integrativa era stata presentata dopo la comunicazione dell’irregolarità da parte dell’Agenzia e comunque oltre i limiti temporali previsti dalla disciplina vigente. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione perplessa e contraddittoria, sostenendo che la CTR avesse attribuito alla dichiarazione fiscale, al tempo stesso, efficacia costitutiva e non costitutiva del rapporto tributario; 2) violazione dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 e dell’art. 53 Cost., per avere la CTR ritenuto che il debito fosse originato dalla dichiarazione e non dalla reale situazione tributaria. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile e non presentava vizi di "minimo costituzionale"; inoltre la dichiarazione integrativa, in caso di errori in danno del contribuente, è ammessa entro il termine della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ma non è utilizzabile dopo la notifica di una contestazione dell’Ufficio, poiché ciò costituirebbe uno strumento elusivo delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva respinto l’appello della società contro la cartella di pagamento. Ha ribadito che la dichiarazione integrativa non era utilizzabile nel caso concreto perché presentata dopo la contestazione dell’irregolarità da parte dell’Amministrazione finanziaria, e che la motivazione della sentenza di merito non era affetta da nullità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione IVA.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
la dichiarazione integrativa a favore del contribuente è ammessa nei limiti temporali previsti; non può essere utilizzata dopo la notifica della contestazione dell’irregolarità.
in caso di versamento di somme non dovute, il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento.
art. 53 Cost.
invocato dal ricorrente; la Corte non ravvisa violazione nella decisione impugnata.
art. 111 Cost.
la sindacabilità della motivazione in cassazione resta circoscritta al rispetto del minimo costituzionale.
la mancanza o apparenza della motivazione, o la sua irriducibile contraddittorietà/perplessità, integra nullità della sentenza.
richiamato per i motivi di ricorso; il vizio motivazionale non può essere dedotto nei termini di insufficienza o contraddittorietà se non nei limiti del minimo costituzionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla motivazione della sentenza di merito è ammissibile solo nei ristretti casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizione irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non sono più deducibili, come tali, le doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
- La dichiarazione integrativa del contribuente a proprio favore è soggetta a un limite temporale ed è preclusa quando sia già stata notificata una contestazione dell’Amministrazione finanziaria sulla medesima irregolarità, perché altrimenti si consentirebbe un uso elusivo dell’istituto per sottrarsi alle sanzioni.
- In materia di imposte sui redditi e IVA, l’errore dichiarativo può essere emendato nei limiti previsti dalla disciplina fiscale; se il contribuente ha versato più del dovuto, resta salva la possibilità di far valere l’inesattezza in contenzioso e di chiedere il rimborso nei termini di legge, ma non di utilizzare indiscriminatamente la correzione dopo l’avvio della contestazione.
- La ratio dell’istituto della dichiarazione integrativa non è quella di neutralizzare una pretesa già contestata dall’Ufficio, ma di consentire la correzione spontanea dell’errore entro il perimetro temporale e funzionale stabilito dalla legge.
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