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Sentenza

Sentenza del 21/06/2024 n. 17126 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di rettifica e liquidazione che ha revocato a Ghiac le agevolazioni per imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate all’acquisto, con atto del 10 ottobre 2013, di immobili abitativi a Milano. Le agevolazioni prevedevano l’imposta di registro all’1% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l’acquirente rivendesse gli immobili entro tre anni; l’Ufficio ha contestato il mancato rispetto di tale termine. Ghiac ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte del 16 giugno 2021, n. 438/01/2021, che aveva confermato il rigetto del ricorso disposto dalla Commissione tributaria provinciale di Torino il 25 giugno 2019. Con il primo motivo, Ghiac ha invocato l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente e i principi di capacità contributiva e proporzionalità, sostenendo che la tassazione duplicasse il prelievo relativo alla complessiva operazione immobiliare e che l’Ufficio dovesse considerarne unitariamente gli effetti. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata sospensione del giudizio, in attesa della controversia tra Agenzia delle Entrate e Manzoni 44 Srl, relativa al precedente acquisto degli immobili da Release Srl.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente perché connessi. Ha rilevato che l’avviso rivolto a Ghiac non contestava una sua partecipazione a un’operazione abusiva o elusiva, ma la decadenza dalle agevolazioni richieste da Ghiac per il proprio acquisto, dovuta alla mancata rivendita entro tre anni. La distinta contestazione di elusione riguardava invece il precedente trasferimento da Release a Manzoni; i due atti, i soggetti destinatari e le pretese impositive erano differenti, quindi non ricorreva una duplicazione d’imposta sul medesimo presupposto. È stata inoltre esclusa la pregiudizialità tra i giudizi: l’esito della causa relativa a Manzoni non costituisce presupposto logico-giuridico indispensabile per decidere quella di Ghiac e non sussistono i presupposti per la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546/1992. Ghiac è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese, liquidate in 9.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte ha dato atto anche dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Tuttavia, l'impugnato avviso di liquidazione (che è stato prodotto anche nel presente procedimento) non ha contestato alla contribuente la compartecipazione (ancorché a monte del proprio acquisto) ad alcuna condotta abusiva o elusiva, che possa giustificare il richiamo all' art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, essendosi limitata a comminare la revoca delle agevolazioni previste

    La disciplina dell’abuso del diritto non è pertinente quando l’atto impositivo non contesta al contribuente una condotta abusiva o elusiva, ma applica la decadenza da un’agevolazione per il mancato rispetto della condizione prevista per beneficiarne.

  • Art. 1, comma 1, sesto periodo, della tariffa, parte prima, annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e nota II-ter dell’art. 1 della medesima tariffa

    Nello specifico la società non ha rivenduto nei tre anni dall'acquisto gli immobili abitativi acquistati con atto notarile n. 2013/IT/7347 registrato presso l'Ufficio di Torino 4 in data 11/10/2013. Più precisamente, all'interno di tale atto, la società accertata si obbligava a trasferire le porzioni immobiliari acquistate entro tre anni dalla data di stipula.

    Nel caso deciso, il beneficio previsto per l’acquisto da parte di imprese che esercitano la rivendita immobiliare era subordinato alla rivendita entro tre anni. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca dell’agevolazione e il recupero delle imposte dovute.

  • Art. 10, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    La disposizione è indicata tra le norme che prevedono le agevolazioni in materia di imposta ipotecaria per i trasferimenti immobiliari in questione; la mancata rivendita entro il triennio comporta, nel caso concreto, la decadenza dal beneficio.

  • Nota all’art. 1 della tariffa annessa al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    La disposizione è indicata tra le norme che prevedono le agevolazioni in materia di imposta catastale applicate all’acquisto; il mancato rispetto della condizione di rivendita entro tre anni determina la revoca del trattamento agevolato.

  • Art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Difatti, la definizione dell'uno non costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto tra giudicati.

    La sospensione necessaria presuppone che la decisione della controversia pregiudiziale sia indispensabile per definire l’altra e che l’accertamento rilevi con efficacia di giudicato, così da poter determinare un conflitto tra giudicati. La sola connessione fattuale tra due distinti trasferimenti e due giudizi non basta.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti, la parte ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando un’agevolazione è subordinata a una condizione temporale, come la rivendita dell’immobile entro tre anni, il mancato adempimento può determinare la decadenza del beneficio anche se il contribuente sostiene che l’operazione complessiva aveva una diversa finalità.
  • Per invocare la disciplina dell’abuso del diritto occorre che l’atto impositivo contesti una condotta abusiva o elusiva al contribuente interessato. Non basta che un’operazione collegata, compiuta da un altro soggetto, sia oggetto di una separata contestazione antielusiva.
  • La presenza di trasferimenti successivi non determina, da sola, una doppia imposizione sul medesimo presupposto: occorre verificare quali siano gli atti, i contribuenti e le specifiche pretese fiscali oggetto dei distinti accertamenti.
  • La pendenza di un altro giudizio tributario non comporta automaticamente la sospensione. È necessaria una relazione di pregiudizialità effettiva, per cui la decisione dell’altro giudizio costituisca un presupposto logico-giuridico indispensabile e possa rilevare con efficacia di giudicato.

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