Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/06/2024 n. 17141 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato dieci intimazioni di pagamento, per un valore complessivo dichiarato di 57.099,28 euro, relative a cartelle per IRPEF, imposta di registro e accessori, sostenendo principalmente che le cartelle presupposte non gli fossero state validamente notificate e che i crediti fossero prescritti. In Cassazione ha articolato nove motivi: tardiva costituzione di Equitalia e preclusione alla difesa e alla produzione documentale; difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate; contestazione della giurisdizione su un’intimazione riferita, secondo il ricorrente, a sole spese di riscossione; vizi delle notifiche postali per consegna a terzi e mancati adempimenti informativi; illegittimo ricorso a un’agenzia privata; mancanza di sottoscrizione delle intimazioni; illegittimità della notifica diretta da parte del concessionario; e contestazione della condanna alle spese.

La decisione

La CTP di Genova aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per un’intimazione relativa a credito non tributario e, per il resto, aveva respinto il ricorso ritenendo regolari le notifiche delle cartelle. La CTR della Liguria aveva annullato un’ulteriore intimazione per difetto d’interesse ad agire di Equitalia e respinto l’impugnazione per il resto. La Cassazione ha respinto il ricorso: il primo motivo è infondato, perché la tardiva costituzione della resistente non impedisce di contestare i fatti, le norme invocate e di produrre documenti nei termini; il secondo è inammissibile per mancata indicazione dell’interesse concreto del ricorrente; il terzo è inammissibile per carenze espositive e comunque infondato, poiché la giurisdizione sul credito principale si estende ai relativi accessori; i motivi quarto, sesto e ottavo sono infondati, essendo ammessa la notifica diretta postale e non essendo necessari, nei casi descritti, gli adempimenti pretesi; il quinto è infondato perché la cartella risultava notificata il 21 settembre 2006 senza intermediari e la diversa notificazione contestata era irrilevante; il settimo è infondato, non essendo la sottoscrizione necessaria in assenza di contestazioni sulla provenienza dell’atto; il nono è infondato o non scrutinabile nella parte relativa alla difesa dell’Agenzia, e la condanna alle spese è stata confermata in ragione della prevalente soccombenza del contribuente. A.A. è stato condannato a pagare 5.400 euro di compensi all’Agenzia delle Entrate, oltre spese prenotate a debito, e 5.900 euro a Equitalia, oltre 15% per spese generali, 200 euro per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall' art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto

    La costituzione tardiva della parte resistente non la priva di ogni possibilità di difesa: restano consentite la contestazione dei fatti e delle norme invocate e la produzione documentale nei termini; decadono soltanto le facoltà indicate dalla Corte.

  • Artt. 24 e 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto

    La parte resistente conserva la facoltà di produrre documenti secondo le regole e i termini processuali applicabili; la tardiva costituzione, da sola, non determina la preclusione documentale.

  • Art. 81 del codice di procedura civile

    La Corte richiama il principio per cui l’iniziativa processuale richiede un interesse concreto; nel caso specifico il ricorrente non ha chiarito quale utilità gli derivasse dalla partecipazione dell’Agenzia delle Entrate.

  • Art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l' art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le contestazioni concernenti un accessorio del credito, ma nel caso che attenga ad un tributo riservato alla cognizione di tale giudice

    La giurisdizione tributaria comprende le controversie sugli accessori quando questi si riferiscono a un credito principale tributario devoluto al giudice tributario.

  • Art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell' art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

    La notifica della cartella può essere effettuata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento; questa modalità è alternativa a quella affidata ai soggetti indicati nella prima parte della disposizione.

  • Art. 26, penultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione

    Il concessionario deve conservare per cinque anni la documentazione della notifica, costituita dalla relazione o dall’avviso di ricevimento a seconda della modalità utilizzata, e mostrarla su richiesta.

  • Art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890

    in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell' art. 14 della l. n. 890 del 1982 , si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.

    Per la notifica postale eseguita direttamente dall’ufficio finanziario si applicano le regole del servizio postale ordinario, non le formalità previste per la notificazione effettuata dall’ufficiale giudiziario.

  • Art. 1335 del codice civile

    l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all' art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione

    La dichiarazione giunta all’indirizzo del destinatario si presume conosciuta; la presunzione può essere superata soltanto provando l’impossibilità incolpevole di prenderne conoscenza.

  • Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    ai sensi dell' art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 , la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione

    La cartella predisposta secondo il modello ministeriale non richiede la sottoscrizione dell’esattore; la mancanza della firma non invalida l’atto quando non è contestata la sua riferibilità all’autorità da cui proviene.

  • Art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell' art. 15 , comma 2-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo

    L’Amministrazione finanziaria vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese anche quando è assistita da propri funzionari o dipendenti; la liquidazione segue i parametri degli avvocati con la riduzione del 20% dei compensi.

  • Art. 15, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In sostanza il giudice del gravame ha applicato l'ordinario criterio di far gravare le spese di lite sulla parte prevalentemente soccombente

    La regolazione delle spese può essere posta a carico della parte prevalentemente soccombente; la soccombenza va apprezzata considerando anche il numero e il valore degli atti confermati o annullati.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    Quando sussistono i presupposti processuali previsti dalla norma, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la costituzione tardiva del resistente non comporta automaticamente l’esclusione dal contraddittorio o l’impossibilità di produrre documenti: occorre distinguere le facoltà soggette a decadenza dalle difese e produzioni ancora ammesse.
  • La notifica diretta postale delle cartelle da parte del concessionario è ammessa. Per valutare eventuali vizi bisogna verificare la modalità concretamente utilizzata e la documentazione di ricezione, senza presumere che sia sempre necessaria una relata dell’ufficiale giudiziario.
  • Quando il plico è consegnato all’indirizzo del destinatario secondo la modalità applicabile, la notifica può risultare valida anche se il ricevente è un terzo e non sono riportate le sue generalità, se la legge non impone tali adempimenti; la presunzione di conoscenza può essere vinta provando l’impossibilità incolpevole di conoscere l’atto.
  • La mancanza di sottoscrizione non determina di per sé l’invalidità della cartella quando il modello normativo non la richiede e non è in dubbio la provenienza dell’atto.
  • Gli accessori seguono, quanto alla giurisdizione, il credito principale cui si riferiscono: se il credito principale appartiene alla giurisdizione tributaria, vi rientrano anche le contestazioni sui relativi accessori.
  • Per contestare la partecipazione di una parte al giudizio occorre indicare quale interesse concreto e attuale sia leso o quale utilità deriverebbe dalla sua esclusione; una censura astratta può essere dichiarata inammissibile.
  • Le spese possono essere poste a carico della parte prevalentemente soccombente anche se ha ottenuto un parziale annullamento; l’esito va valutato considerando il numero e il valore delle domande o degli atti controversi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.