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Sentenza

Sentenza del 21/06/2024 n. 17139 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso di 14.265,57 euro per ritenute d’acconto subite nel 1998 su proventi di natura pubblica; non avendo ricevuto risposta, aveva impugnato il silenzio-rifiuto. La CTP di Milano aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché la costituzione in giudizio era tardiva e la CTR della Lombardia aveva confermato. In Cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha denunciato l’omesso esame della mancata notifica di atti anteriori al 1° aprile 2012; con il secondo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha sostenuto che il reclamo-mediazione tributario si applica anche ai ricorsi contro il silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso e che il relativo termine dilatorio rendeva tempestiva la costituzione in primo grado.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: in presenza di doppia conforme, la ricorrente non aveva indicato le differenze tra le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado, come richiesto per denunciare il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, secondo la disciplina applicabile, il reclamo-mediazione opera anche nelle controversie per il rimborso di somme e non è escluso per l’impugnazione del silenzio-rifiuto. Il termine per costituirsi era quindi di 90 giorni, più i 30 ordinari: notificato il ricorso l’11 gennaio 2019 e iscritta la causa a ruolo il 26 marzo 2019, la costituzione era tempestiva. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis, commi 1, 2, 3 e 6, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In base alla normativa ratione temporis vigente, pertanto, la mediazione tributaria è istituto che riceve applicazione generale, e l'affermazione del giudice dell'appello secondo cui risulta "pacifico che al ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'amministrazione non può applicarsi l'istituto della mediazione tributaria", appare apodittica, indimostrata, e comunque non condivisibile.

    Per la disciplina applicabile al caso, il reclamo-mediazione si applica in via generale anche ai ricorsi contro il silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il termine di 90 giorni previsto per la procedura si aggiunge ai 30 giorni per la costituzione del ricorrente; nelle controversie di rimborso, la mediazione può concludersi con un accordo che indica somme e modalità di pagamento.

  • Art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In conseguenza, trovando applicazione l'istituto del reclamo-mediazione in materia tributaria, il termine utile per la costituzione del convenuto corrispondeva a giorni 90 più 30, quindi 120.

    Il termine di costituzione va calcolato tenendo conto della sospensione procedurale del reclamo-mediazione: nel caso concreto era pari complessivamente a 120 giorni, sicché la costituzione effettuata il 26 marzo 2019 dopo la notifica dell’11 gennaio 2019 era tempestiva.

  • Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In proposito questa Corte ha statuito che "nell'ipotesi di \"doppia conforme\", prevista dall' art. 348-ter , comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell' art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse", Cass. sez. II, 28.2.2023, n. 5947, ed a tanto la contribuente non ha provveduto.

    Quando le decisioni di primo grado e d’appello sono conformi, il motivo di cassazione relativo all’omesso esame di un fatto è inammissibile se il ricorrente non indica e dimostra le differenze tra le rispettive basi fattuali.

  • Art. 19, primo comma, lettera g), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Solo per completezza, allora, sembra opportuno evidenziare che l'impugnazione del silenzio rifiuto può essere proposta dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione ed entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non si prescriva.

    Il silenzio-rifiuto su una domanda di rimborso può essere impugnato dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda, entro i termini stabiliti dalla legge d’imposta e finché il diritto al rimborso non è prescritto. La procedura applicabile è quella vigente quando viene introdotta l’impugnazione.

Massime di principio

  • Il reclamo-mediazione tributario, secondo la disciplina ratione temporis esaminata, si applica anche alle impugnazioni del silenzio-rifiuto relativo a domande di rimborso; non può essere escluso in via generale soltanto perché l’atto impugnato è un diniego tacito.
  • Nel calcolare il termine per costituirsi in giudizio occorre considerare il periodo di 90 giorni della procedura di reclamo-mediazione e aggiungervi il termine ordinario di 30 giorni. La tempestività va verificata sulle date concrete di notifica e iscrizione a ruolo.
  • In caso di doppia conforme, un motivo di cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo richiede di indicare le ragioni fattuali di entrambe le decisioni e di dimostrare che sono diverse; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Il ricorso contro il silenzio-rifiuto su un rimborso è proponibile dopo 90 giorni dalla domanda, nel rispetto dei termini previsti dalla specifica legge d’imposta e prima della prescrizione del diritto.

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