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Sentenza

Sentenza del 21/06/2024 n. 17180 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva impugnato, con ricorsi poi riuniti, gli estratti di ruolo relativi a quattro cartelle di pagamento, conosciute tramite gli estratti, contestando la regolarità delle notifiche: in particolare, sosteneva che le sole fotocopie delle relate prodotte dall’Ufficio non fossero prova sufficiente e che le copie fossero state disconosciute. La CTP di Reggio Emilia, con sentenza n. 84/02/2020, aveva accolto i ricorsi, ritenendo inidonee le sole fotocopie, senza decidere sull’eccezione di inammissibilità. La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 486/09/2021, aveva accolto l’appello dell’Agenzia, reputando sufficienti le copie non specificamente contestate e rilevando che le cartelle non erano state impugnate tempestivamente. In Cassazione A.A. ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., 2712 e 2719 c.c. e 115 c.p.c., contestando la prova della notifica; con il secondo, violazione dell’art. 1, comma 540, della legge n. 228/2012 e degli artt. 100 e 276 c.p.c., sostenendo che avrebbe dovuto dichiararsi cessata la materia del contendere per carenza d’interesse. La Corte ha ritenuto preliminare e assorbente la verifica dell’ammissibilità dei ricorsi originari, alla luce della disciplina sopravvenuta sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo.

La decisione

La Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello, perché i ricorsi introduttivi erano inammissibili per carenza d’interesse ad agire. La contribuente non aveva indicato alcuna delle specifiche ragioni che, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, consentono l’impugnazione immediata del ruolo e della cartella invalidamente notificata, né risultava che le cartelle fossero state poste a fondamento di attività esecutive. La questione era rilevabile d’ufficio; pertanto la causa non poteva essere proposta né proseguita. La Corte non ha deciso nel merito i due motivi di ricorso, compresa la contestazione della conformità e dell’efficacia probatoria delle fotocopie. Le spese di tutti i gradi, compreso quello di legittimità, sono state integralmente compensate, in considerazione della peculiarità della questione e dell’orientamento giurisprudenziale vigente quando furono introdotti i ricorsi e proposto l’appello.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, inserito dall’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

    Questo collegio si pone in continuità con il principio sancito in punto di perimetrazione dell'interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi di ricorso avverso l'estratto di ruolo e, mediatamente, avverso la cartella di pagamento - di cui pur il medesimo debitore denunci l'omessa o invalida notificazione -, non emergendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente di impugnare il suddetto estratto con la cartella (secondo quanto previsto dall' art. 12 , comma 4 - bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 , come modificato dall' art. 3 - bis del d.l. 146 del 2021 , inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021 ).

    La disposizione si applica anche ai processi pendenti e limita l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo e della cartella che si assume non notificata o invalidamente notificata ai casi tassativamente previsti. Il contribuente deve dimostrare uno specifico interesse alla tutela anticipata; la sola conoscenza della cartella tramite estratto e la contestazione della notifica non bastano.

  • Art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c.

    La sentenza d'appello va dunque cassata senza rinvio, ai sensi dell' art. 382 , terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ., attesa l'inammissibilità dei riuniti ricorsi originari della contribuente.

    La Cassazione può cassare senza rinvio quando rileva che la causa non poteva essere proposta o il processo non poteva essere proseguito; qui l’inammissibilità originaria per difetto d’interesse impediva una decisione sul merito.

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo non è, di regola, uno strumento autonomo per contestare cartelle di cui si affermi l’omessa o invalida notifica: occorre rientrare in una delle ipotesi specifiche previste dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973.
  • Il contribuente deve allegare e dimostrare un pregiudizio concreto che giustifichi la tutela immediata; la mera conoscenza del debito tramite estratto di ruolo e la sola contestazione della notifica non dimostrano, da sole, l’interesse ad agire.
  • Prima di esaminare questioni probatorie sulla notifica o altri motivi di merito, il giudice deve verificare anche d’ufficio l’interesse ad agire e l’ammissibilità dell’impugnazione.
  • Se manca l’interesse richiesto, il ricorso originario è inammissibile e la Cassazione può cassare senza rinvio, senza decidere le contestazioni sulla validità della notifica o sulle copie prodotte.

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