Sentenza del 21/06/2024 n. 326 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Intimazione di pagamento impugnabile per vizi propri - Validità delle cartelle notificate tramite gestori privati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento (tot. €240.306,77) limitata a 17 cartelle per un importo di €77.726,31; contestazione principale: omessa/nulla notifica di quelle cartelle (notifiche effettuate da gestori postali privati e tramite PEC con indirizzi non risultanti nei pubblici elenchi). Altri profili sollevati: decadenza e prescrizione, omesso cumulo giuridico, nullità delle sanzioni, errore nel calcolo di aggio e interessi.
La decisione
La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado, rigettando il ricorso del contribuente. Ha ritenuto legittime le notifiche effettuate sia tramite Poste Italiane che tramite operatori postali privati autorizzati e tramite PEC non iscritta negli elenchi pubblici, atteso che il mittente era identificabile e il destinatario ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa. Ha inoltre osservato che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare vizi propri dell'intimazione; le cartelle regolarmente notificate e non impugnate sono divenute definitive. Per la cartella n. 0102017...31000 (n.13) è stata rilevata incompetenza per materia della giurisdizione tributaria (competenza del giudice ordinario in materia INAIL). Condanna alle spese per il contribuente.
Norme richiamate
D.P.R. 602/1973, art. 26, comma 2
La notifica della cartella può essere eseguita ... a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)...
Per la materia tributaria è richiesto che l'indirizzo del destinatario risulti dall'INI-PEC; non è richiesto che l'indirizzo PEC del mittente sia iscritto nei pubblici registri perché rileva l'identificabilità del mittente e il raggiungimento dello scopo della notifica.
D.P.R. 29/9/1973, n.600, art.60
Norme applicabili in via richiamo alle notifiche via PEC per soggetti che dichiarano indirizzo diverso; richiamata come norma secondaria collegata all'art.26 DPR 602/1973.
D.lgs. 546/1992, art. 21 e art. 19, comma 3
Art.21 richiamato in ordine a presunte inammissibilità per difetti di specificazione; art.19, c.3 consente di far valere il vizio di notifica dell'atto presupposto impugnando l'atto consequenziale, ma solo se il vizio incide sul diritto di difesa.
Codice di procedura civile, art. 156
Principio per cui la nullità non deve essere pronunciata quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo; applicato alle notifiche irregolari che hanno però consentito la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
D.lgs. 58/2011 e Legge 124/2017
Rilevate come norme che hanno liberalizzato parzialmente il servizio postale, consentendo notifiche tramite operatori postali privati autorizzati (superamento del monopolio esclusivo di Poste Italiane).
L. 890/1982
Citata nella discussione sull'esclusività delle notifiche postali in passato, ma ritenuto superato/compatibile con le modifiche legislative che autorizzano operatori privati autorizzati.
D.lgs. 112/1999, art.7
Richiamato per l'indicazione che l'aggio è determinato per legge; il giudice non entra nel merito della determinazione dell'aggio se conforme alla norma.
Massime di principio
- Le notifiche effettuate da operatori postali privati sono valide se l'operatore è titolare della specifica autorizzazione/licenza prevista; il semplice utilizzo di un corriere privato non autorizzato può invece essere censurato.
- La notificazione via PEC non risulta nulla automaticamente se il mittente non è iscritto nei registri pubblici: rileva l'identificabilità del mittente (es. dominio istituzionale) e il fatto che il destinatario abbia realmente ricevuto e potuto difendersi.
- La nullità formale della notifica non è sufficiente di per sé: il vizio deve aver causato un pregiudizio al diritto di difesa affinché l'atto sia annullabile; se l'atto ha raggiunto lo scopo della notifica, il vizio è sanato.
- Quando si impugna un'intimazione che comprende più cartelle, il ricorso deve specificare i vizi propri dell'intimazione o delle singole cartelle che si intendono contestare; non contestare cartelle antecedenti o non impugnare cartelle regolarmente notificate le rende definitive.
- Le questioni di giurisdizione vanno valutate singolarmente: taluni debiti (es. INAIL in materia di lavoro/previdenza) possono essere devoluti alla giurisdizione ordinaria piuttosto che a quella tributaria.
- In fase difensiva è utile provare non solo l'irregolarità formale della notifica, ma anche e soprattutto l'effettivo pregiudizio subito (es. impossibilità concreta di difesa), oppure dimostrare che l'operatore non era autorizzato.
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