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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02380/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 fondato sul c.d. redditometro, basato su spese per incrementi patrimoniali e spese di gestione ritenute indice di maggiore capacità contributiva. Dopo l'esito negativo dell'accertamento con adesione, aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la sentenza era stata riformata in appello con conferma integrale della ripresa a tassazione. In Cassazione ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973 per difetto del requisito dello scostamento riferito a due periodi d'imposta, sostenendo che l'Ufficio si era limitato a richiamare la non congruità per il 2007 e il 2008 senza svolgere un effettivo conteggio per il 2007, inoltre l'avviso per il 2007 era stato annullato con sentenza passata in giudicato; (2) violazione degli artt. 38 e 42 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 7 e 12 L. 212/2000 per insufficiente motivazione dell'avviso e per mancata considerazione delle giustificazioni sulla disponibilità finanziaria; (3) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio; (4) omesso esame di un fatto decisivo, riproponendo gli stessi argomenti del terzo motivo; (5) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per l'affermazione che graverebbe sul contribuente la prova idonea a superare la presunzione legale posta a base del redditometro.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. Ha affermato che, pur non essendo necessario un accertamento contestuale per due o più anni, l'atto deve indicare, sia pure sommariamente, le ragioni per cui la dichiarazione dell'anno oggetto di accertamento sia ritenuta incongrua anche per gli altri periodi, così da legittimare il redditometro. Ha inoltre rilevato che lo scostamento per almeno due periodi d'imposta è requisito di legittimità dell'accertamento sintetico e che, essendo divenuto definitivo l'annullamento dell'avviso relativo al 2007, veniva meno una delle condizioni richieste per procedere con il redditometro nel 2008. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese di merito sono state compensate; l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    Per l'accertamento sintetico occorre il presupposto dello scostamento per almeno due periodi d'imposta; l'atto deve inoltre contenere, anche solo in forma sommaria, le ragioni della ritenuta incongruità riferita alle annualità considerate.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di insufficiente motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 12 L. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sul procedimento e sulla valutazione delle giustificazioni offerte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio nell'accertamento redditometrico.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata contestazione delle allegazioni difensive e il cattivo governo del materiale probatorio.

  • art. 360 c.p.c.

    Costituisce il paradigma processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, il requisito dello scostamento per almeno due periodi d'imposta, quando previsto dalla disciplina applicabile, è un presupposto di legittimità dell'atto e non un elemento meramente descrittivo.
  • L'Ufficio non è tenuto a emettere contestualmente accertamenti per più annualità, ma l'atto relativo all'anno contestato deve dare conto, anche sinteticamente, delle ragioni per cui la non congruità si estenda ad altre annualità rilevanti.
  • Se l'annullamento dell'accertamento relativo a una delle annualità che costituiscono il presupposto del redditometro diviene definitivo, viene meno la base legittimante anche per l'accertamento relativo all'anno residuo.
  • Quando la causa è definita su base documentale e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente.
  • Nei giudizi relativi ad accertamenti sintetici, la motivazione dell'avviso e la corretta individuazione dei presupposti normativi sono decisive per la tenuta dell'atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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