Cassazione Civile, Ordinanza n. 38229/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale della polizia locale per sosta di un veicolo in una porzione di carreggiata ritenuta idonea a ostacolare la circolazione, con contestazione della violazione dell'art. 157 cod. str. Il destinatario della sanzione aveva proposto opposizione deducendo, in primo grado, difetto di legittimazione ed eccesso di potere della polizia comunale, oltre alla manifesta infondatezza dell'accertamento perché il verbale riportava una valutazione 'ad occhio' e non una misurazione. In cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2700 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice d'appello avesse attribuito al verbale fede privilegiata anche su circostanze non coperte da tale efficacia, che si trattasse di strada a doppio senso e che la sosta lasciasse spazio sufficiente al transito; ha inoltre sostenuto che la valutazione dei verbalizzanti fosse contraddetta dalla prova testimoniale e che, comunque, la corretta interpretazione dell'art. 157 cod. str. consentisse la sosta sul margine destro se restava larghezza sufficiente. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 345 c.p.c. e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, lamentando che in appello gli fossero state addebitate anche le spese del primo grado senza impugnazione della controparte.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo in larga parte inammissibile e per il resto infondato, rilevando anzitutto la novità in appello della doglianza relativa alla natura della strada come a doppio senso di circolazione, poiché nel giudizio di merito erano state proposte contestazioni diverse. Ha poi escluso che l'accertamento del verbale fosse sottratto alla fede privilegiata: nel caso concreto non si trattava di una mera percezione occasionale e repentina, ma di un accertamento diretto e immediato del pubblico ufficiale, che poteva essere contestato solo con querela di falso. La Corte ha ribadito che il verbale fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in presenza del verbalizzante e conosciuti senza margini di apprezzamento, mentre restano fuori dalla fede privilegiata solo i giudizi valutativi o le percezioni meramente sensoriali e occasionali in situazioni oggettivamente non controllabili. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché il giudice d'appello si era limitato a regolare le spese del grado, senza statuire sulle spese di primo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la disciplina della sosta è richiamata come parametro della contestazione, ma la Corte non affronta una nuova interpretazione della norma; esclude piuttosto che potesse essere utilmente dedotta in cassazione una diversa ricostruzione fattuale della circolazione stradale non prospettata nei gradi di merito
il verbale del pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza e da lui compiuti o percepiti senza margine di apprezzamento; non copre i giudizi valutativi né le percezioni meramente occasionali e repentine
viene evocato come parametro di deduzione del vizio di violazione di legge e dell'omesso esame di fatti decisivi
richiamato per censurare la regolazione delle spese; la Corte osserva che non vi è stata statuizione sulle spese di primo grado in sede di appello
norma sulle spese processuali richiamata nella doglianza, ma ritenuta non violata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato cui è parametrato l'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a verbale per violazioni del codice della strada, i fatti attestati dal pubblico ufficiale come direttamente percepiti e privi di margini di apprezzamento sono coperti da fede privilegiata e possono essere contestati solo mediante querela di falso.
- La fede privilegiata non si estende ai meri giudizi valutativi dell'agente né alle percezioni sensoriali occasionali e repentine solo quando l'evento sia talmente fugace da non consentire controllo obiettivo; fuori da questa ipotesi, la contestazione deve passare per querela di falso.
- In cassazione non è proponibile come questione nuova una censura fondata su un diverso assetto fattuale non dedotto nei precedenti gradi di giudizio.
- La censura relativa alla regolazione delle spese è infondata se il giudice d'appello si limita a statuire sulle spese del grado senza incidere sulla liquidazione disposta per il primo grado.
- In tema di sanzioni amministrative stradali, la prova testimoniale non può superare la fede privilegiata del verbale sui fatti direttamente attestati, salvo il corretto esperimento dei rimedi contro la falsità dell'atto.
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