Cassazione Civile, Ordinanza n. 20147/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di avvisi di accertamento e atti di contestazione per maggiore Irpef relativa agli anni d'imposta 2006 e 2007. La contribuente aveva eccepito la mancata notifica degli atti presupposti e, nel merito, l'infondatezza della pretesa fiscale. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; in appello la Commissione tributaria regionale aveva parzialmente riformato la decisione, ritenendo non illegittima la notifica ma rideterminando il reddito accertato al 50%. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, ma poi ha chiesto l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, avendo presentato istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e avendo versato integralmente quanto dovuto; l'Ufficio ha attestato la regolarità della definizione.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite fiscale e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018. Ha altresì disposto che le spese del rapporto processuale estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in relazione al ricorso incidentale, richiamando la giurisprudenza sul punto in caso di sopravvenuta inammissibilità/estinzione legata alla definizione agevolata.
Norme richiamate
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio
Richiamato per la procedura camerale in cassazione
Citato come intervento normativo che ha introdotto la disciplina camerale richiamata
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Fondamento della definizione agevolata che ha determinato l'estinzione del giudizio
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata quale base della definizione
art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
Richiamato in giurisprudenza per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia/definizione agevolata
Legge di conversione del d.l. n. 193/2016, richiamata nel precedente giurisprudenziale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Evocato indirettamente attraverso il riferimento al cd. doppio contributo unificato, escluso per l'estinzione sopravvenuta
Massime di principio
- Quando interviene una definizione agevolata della pretesa tributaria, con pagamento integrale del dovuto e attestazione di regolarità da parte dell'Ufficio, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione del processo per adesione a una procedura di definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa disciplina applicabile.
- La sopravvenuta estinzione o improcedibilità del ricorso per effetto di definizione agevolata esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, perché manca un esito sfavorevole definitivo imputabile alla parte ricorrente.
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