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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20147/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di avvisi di accertamento e atti di contestazione per maggiore Irpef relativa agli anni d'imposta 2006 e 2007. La contribuente aveva eccepito la mancata notifica degli atti presupposti e, nel merito, l'infondatezza della pretesa fiscale. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; in appello la Commissione tributaria regionale aveva parzialmente riformato la decisione, ritenendo non illegittima la notifica ma rideterminando il reddito accertato al 50%. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, ma poi ha chiesto l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, avendo presentato istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e avendo versato integralmente quanto dovuto; l'Ufficio ha attestato la regolarità della definizione.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite fiscale e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018. Ha altresì disposto che le spese del rapporto processuale estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in relazione al ricorso incidentale, richiamando la giurisprudenza sul punto in caso di sopravvenuta inammissibilità/estinzione legata alla definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando interviene una definizione agevolata della pretesa tributaria, con pagamento integrale del dovuto e attestazione di regolarità da parte dell'Ufficio, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In caso di estinzione del processo per adesione a una procedura di definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa disciplina applicabile.
  • La sopravvenuta estinzione o improcedibilità del ricorso per effetto di definizione agevolata esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, perché manca un esito sfavorevole definitivo imputabile alla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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