Cassazione Civile, Ordinanza n. 06636/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla stipula di un atto di compravendita immobiliare tra persone fisiche e una società immobiliare. Prima del rogito, i contraenti avevano chiesto al notaio un parere sulla fattibilità dell'operazione e sul regime fiscale applicabile; secondo gli attori, il professionista aveva assicurato che fosse possibile applicare l'aliquota agevolata dell'1% prevista per quel tipo di trasferimento. Dopo la registrazione dell'atto, l'Agenzia delle Entrate ha recuperato imposte, sanzioni e interessi ritenendo indebita l'agevolazione; il tributo è stato poi confermato nei gradi tributari. Gli attori hanno quindi convenuto il notaio per responsabilità professionale, chiedendo il risarcimento del danno corrispondente alle somme pagate e al maggior danno da ricorso al credito. In appello, gli assicuratori del notaio hanno contestato la decisione di primo grado. In cassazione, i ricorrenti hanno dedotto tre motivi: (1) violazione delle regole sulla valutazione della prova, dell'onere probatorio e del valore della testimonianza de relato, sostenendo che la prova testimoniale non dimostrasse un'adeguata consulenza fiscale del notaio; (2) erronea valorizzazione della clausola contrattuale che attribuiva alle parti la richiesta del regime fiscale agevolato, sostenendo che non potesse provare la provenienza della scelta; (3) contraddittorietà della motivazione, perché la Corte d'appello avrebbe riconosciuto in astratto il dovere del notaio di consulenza fiscale senza trarne le conseguenze, sebbene i ricorrenti assumessero la sua inadempienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o infondati nella sostanza, perché diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e una diversa lettura degli elementi di fatto già esaminati dalla Corte d'appello. Ha ribadito che la valutazione delle prove, specie quelle non legali, spetta al giudice di merito e che in sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa ponderazione delle risultanze istruttorie. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e coerente sull'adempimento del dovere di informazione e consiglio del notaio, valorizzando la deposizione testimoniale, la clausola contrattuale e il comportamento processuale delle parti. Il ricorso è stato pertanto rigettato e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
La violazione non è configurabile quando il giudice di merito valuti liberamente le prove secondo prudente apprezzamento e dia conto in motivazione della preferenza accordata ad alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'uso della prova testimoniale, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito.
Lamentato dai ricorrenti in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha escluso la violazione poiché il giudice di merito aveva ritenuto provato l'esatto adempimento del notaio.
Richiamato per contestare il ragionamento presuntivo della Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito insindacabile perché logica e coerente.
Richiamato per censurare le presunzioni tratte dalla Corte territoriale; la Cassazione ha escluso che vi fosse un vizio sindacabile in sede di legittimità.
Utilizzato come parametro della dedotta violazione di legge, ma le censure erano in realtà dirette contro l'accertamento fattuale e la valutazione delle prove.
Non consente di denunciare il semplice cattivo apprezzamento delle prove, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
La Corte richiama la soglia dell'anomalia motivazionale come unico vizio rilevante ai fini della nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Per dedurre correttamente la violazione dei canoni ermeneutici occorre indicare specificamente quali regole interpretative siano state violate e in che modo il giudice se ne sia discostato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986
È il regime fiscale agevolato invocato per la compravendita; la Corte, condividendo l'accertamento di merito, ritiene che la scelta dell'agevolazione fosse stata richiesta dalle parti e non imposta dal notaio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure sulla valutazione delle prove in doglianze di violazione di legge: l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e la scelta delle fonti del convincimento appartengono al giudice di merito.
- La testimonianza de relato può essere valorizzata dal giudice, specialmente se corroborata da altri elementi probatori, e non determina di per sé un vizio denunciabile in cassazione se la motivazione complessiva è logica e coerente.
- Per contestare efficacemente un'interpretazione contrattuale in cassazione occorre indicare puntualmente i canoni ermeneutici asseritamente violati e spiegare in che misura il giudice se ne sia discostato; altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Il dovere di informazione e di consiglio del notaio, anche sul profilo fiscale dell'atto, può ritenersi adempiuto se il giudice di merito accerta che il professionista abbia espresso correttamente le proprie perplessità e che la scelta del regime fiscale agevolato sia stata voluta dalle parti.
- Il vizio di motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non già per ottenere una nuova lettura del materiale probatorio.
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