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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20421/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno 2005 nei confronti di una società di persone operante nel commercio di autoveicoli e, per riflesso, dei soci, con recupero a tassazione di costi indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e dell'IVA detratta, nonché con contestazione di maggior reddito di partecipazione in capo ai soci. L'Ufficio assumeva che gli acquisti di autovetture fossero stati documentati da fatture emesse da società cartiere e riconducibili a operazioni soggettivamente inesistenti, nell'ambito di una frode IVA. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo non provati un accordo fraudolento tra interponente e interposto, la consapevolezza della contribuente circa l'evasione IVA e il vantaggio di rivendita sotto prezzo di mercato, valorizzando invece l'effettiva disponibilità della merce, il regolare pagamento e la rivendita a prezzo normale, oltre a una sentenza penale assolutoria prodotta dalla contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per omessa esposizione della decisione di primo grado e dei motivi d'appello e per motivazione resa senza adeguato confronto con tutte le operazioni contestate; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e sulla prova presuntiva in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi carosello, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio dell'Ufficio e nel valorizzare elementi non decisivi come pagamenti e contabilizzazione regolare; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato tutti gli indizi di conoscibilità della frode e, in particolare, i rapporti anche con un'altra società cartiera. La Corte rileva preliminarmente che la società era stata cancellata dal registro delle imprese, con conseguente estinzione dell'ente e successione dei soci nella posizione processuale, con difetto di legittimazione passiva della società estinta.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo limitatamente al profilo relativo alla detrazione IVA e alla prova della partecipazione o conoscibilità della frode, dichiara inammissibile il secondo motivo nella parte in cui censurava il richiamo alla sentenza penale perché non decisivo nel ragionamento della CTR, assorbe il terzo motivo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per le spese. Nel merito della censura accolta, la Corte afferma che, in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario, dell'inserimento dell'operazione in un'evasione d'imposta; solo dopo tale prova grava sul contribuente l'onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile. La CTR non si è attenuta a tale schema, avendo valorizzato elementi non decisivi e ritenuto sufficiente la regolarità di pagamenti, contabilità e rivendita.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
  • La prova della partecipazione o consapevolezza del cessionario può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti e fondate su elementi oggettivi e specifici.
  • Una volta assolto tale onere dall'Ufficio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nella frode.
  • La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti e della rivendita dei beni non è di per sé sufficiente a escludere la partecipazione o conoscibilità della frode IVA.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di individuare gli elementi posti a base della decisione o il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e il trasferimento della posizione processuale ai soci, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'ente estinto e subentro dei soci nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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