Cassazione Civile, Ordinanza n. 29945/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una socia accomandante aveva impugnato un avviso di accertamento emesso nei confronti della società in accomandita semplice, concernente un maggior reddito di partecipazione per l’anno d’imposta 2009. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame dell’Agenzia delle Entrate ritenendo nullo l’avviso perché sottoscritto da un funzionario privo di valida delega. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973 e degli artt. 21-septies, 21-octies e 21-novies della L. 241/1990, sostenendo di avere prodotto documentazione idonea a dimostrare la regolare delega del sottoscrittore dell’atto. La Corte, tuttavia, ha esaminato preliminarmente d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per violazione del contraddittorio, rilevando che non erano stati evocati in causa, né in primo né in secondo grado, la società e gli altri soci, nonostante la controversia riguardasse un accertamento unitario su redditi di società di persone.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio per mancata partecipazione del litisconsorzio necessario originario tra società di persone e soci. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, in diversa composizione, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio e alla nuova trattazione; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il motivo dell’Agenzia non è stato esaminato perché assorbito dalla questione preliminare processuale.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo dell’Agenzia quale norma sulla sottoscrizione dell’avviso di accertamento; la Corte non ha però deciso nel merito della doglianza perché ha accolto la questione preliminare di nullità del giudizio.
Richiamato nel motivo del ricorso in relazione alla nullità dell’atto amministrativo; non esaminato nel merito per l’assorbimento della questione sul contraddittorio.
Richiamato nel motivo del ricorso; la Corte non ne ha svolto applicazione concreta, essendo stata dichiarata la nullità dell’intero giudizio per difetto di litisconsorzio necessario.
Richiamato nel motivo del ricorso; la Corte non si è pronunciata nel merito della relativa deduzione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicata come norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.
Richiamato dalla Corte come parametro del principio del contraddittorio, la cui violazione comporta nullità rilevabile d’ufficio.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato dalla Corte a fondamento costituzionale del principio del contraddittorio nel processo.
Applicato dalla Corte per affermare il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nel processo tributario.
Richiamato per la possibilità di riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari.
Massime di principio
- Nelle controversie relative ad accertamenti unitari emessi nei confronti di società di persone, il ricorso proposto da uno solo dei soggetti interessati coinvolge inscindibilmente società e soci, con conseguente configurazione di litisconsorzio necessario originario.
- La mancata evocazione in giudizio di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell’intero giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Quando emerge una questione preliminare di litisconsorzio necessario e difetto del contraddittorio, la Corte può dichiarare la nullità dell’intero giudizio senza esaminare i motivi di ricorso sul merito dell’atto impugnato.
- Nel processo tributario, se la controversia riguarda un reddito imputato per trasparenza a una società di persone, la decisione non può essere resa limitatamente ad alcuni soltanto dei soggetti incisi dall’accertamento.
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