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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06169/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo con cui l'ente previdenziale contestava a una società il mancato adeguamento delle retribuzioni al CCNL ritenuto applicabile e, di riflesso, il mancato versamento del minimale contributivo. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'opposizione della società ritenendo provato, in relazione al CCNL applicato ai lavoratori, il pagamento delle retribuzioni e dei contributi. L'ente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 1 e 2 d.l. n. 692/1945, richiamati dagli artt. 27 e 28 d.P.R. n. 797/1955, dell'art. 1 d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989, nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.; sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente inquadrato la controversia come relativa al minimale contributivo, mentre si sarebbe trattato di omesso versamento contributivo su tutte le voci retributive corrisposte ai lavoratori. La Cassazione ha però rilevato che il verbale ispettivo contestava in realtà la mancata corresponsione dell'intera retribuzione dovuta secondo il CCNL indicato dall'ente e, conseguentemente, il mancato versamento del minimale contributivo; il ricorso, invece, introduceva una questione nuova, non emergente dalla sentenza impugnata, senza indicare in quali atti di merito fosse stata dedotta, ed era inoltre generico perché non specificava quale parte della retribuzione maggiore sarebbe rimasta priva di contribuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo introducesse una questione nuova rispetto a quelle trattate nei gradi di merito, senza autosufficiente indicazione degli atti in cui sarebbe stata devoluta al giudice di merito, e che fosse comunque generico per mancata specificazione delle voci retributive asseritamente non assoggettate a contribuzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 2 d.l. n. 692/1945

    richiamati dall'ente a sostegno della disciplina del minimale contributivo e del rapporto tra retribuzione dovuta e contribuzione previdenziale

  • artt. 27 e 28 d.P.R. n. 797/1955

    richiamati come norme di recepimento della disciplina del minimale contributivo

  • art. 1 d.l. n. 338/1989

    richiamato quale base normativa del minimale contributivo

  • l. n. 389/1989

    legge di conversione del d.l. n. 338/1989 richiamata a sostegno della censura

  • art. 2697 c.c.

    invocato per denunciare una pretesa errata ripartizione dell'onere della prova

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare l'utilizzo, da parte del giudice di merito, di fatti ritenuti non correttamente acquisiti o valutati

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • Cass. 19475/05

    richiamata per il principio secondo cui la qualificazione dell'azione giudiziale compete al giudice di merito

  • Cass. 20694/18

    richiamata per il principio di inammissibilità della questione nuova in cassazione se non specificamente dedotta nei gradi di merito

  • Cass. 23675/13

    richiamata per il principio di inammissibilità della questione nuova in cassazione se non specificamente dedotta nei gradi di merito

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle trattate nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata devoluta al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si deduce un fatto pacifico o una circostanza risultante dagli atti, occorre riportare il contenuto degli atti difensivi o processuali rilevanti in modo da consentire il controllo della Corte.
  • La censura è inammissibile se rimane generica e non specifica quale sia il fatto decisivo o quale parte della prestazione economica sia rimasta priva della contribuzione contestata.
  • La qualificazione della domanda o dell'azione giudiziale appartiene al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione se il motivo mira solo a proporre una diversa ricostruzione del contenuto del verbale o della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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