Cassazione Civile, Ordinanza n. 20322/2025 del 20/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società concessionaria ha impugnato, davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, atti regionali che avevano determinato e richiesto il pagamento di un canone aggiuntivo per la prosecuzione temporanea dell’esercizio di grandi derivazioni idroelettriche scadute. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: i primi tre contestavano la base normativa e costituzionale del canone aggiuntivo, deducendo violazioni di norme statali, costituzionali e di direttive UE, oltre alla lesione del legittimo affidamento e dei principi di incentivazione delle fonti rinnovabili; il quarto censurava la sentenza definitiva del TSAP per asserito superamento dei limiti della giurisdizione di legittimità, lamentando che il giudice avesse svolto un sindacato di merito sulla congruità del canone; il quinto denunciava la violazione dei principi di onerosità della concessione e proporzionalità del canone. Nella memoria la ricorrente ha rinunciato ai primi tre motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia ai primi tre motivi, rendendone superflua la decisione, e ha esaminato i motivi residui quarto e quinto. Li ha respinti, affermando che il TSAP si era limitato a verificare la legittimità dei provvedimenti impugnati e la ragionevolezza/proporzionalità della scelta amministrativa, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione di merito. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53-bis l.r. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26
canone aggiuntivo per il proseguimento temporaneo dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche scadute
Il canone aggiuntivo è considerato una prestazione correlata al protratto sfruttamento della derivazione idrica, fondata su parametri tecnici ed economici del rapporto concessorio e non su criteri arbitrari o meramente discrezionali.
art. 12, comma 8-bis, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79
Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente a sostegno dell’illegittimità del canone.
art. 23 Cost.
La Corte ribadisce che il canone aggiuntivo non integra una prestazione patrimoniale imposta in senso costituzionale, essendo giustificato come corrispettivo dell’uso continuativo degli impianti.
art. 41 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non ravvisa lesione nei limiti della decisione, anche alla luce della natura corrispettiva del canone.
art. 53 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso; non viene accolta la censura di incostituzionalità.
art. 97 Cost.
Richiamato per censurare la disciplina regionale; la Corte valorizza invece ragionevolezza e proporzionalità del canone.
art. 117 Cost.
primo, secondo comma, lett. e), e terzo comma
La determinazione dei canoni idroelettrici rientra nella competenza regionale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, ma le Regioni non possono fissare criteri generali che incidano sulla tutela della concorrenza, riservata allo Stato.
art. 119 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso; non incide sull’esito del giudizio.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
La Corte non ravvisa contrasto della disciplina regionale con la tutela convenzionale della proprietà, richiamando precedenti di manifesta infondatezza.
art. 3, par. 1, direttiva 2009/72/CE
Richiamato quale parametro eurounitario invocato dalla ricorrente; la censura è respinta alla luce dei precedenti che escludono incompatibilità della disciplina regionale.
art. 3, par. 4, direttiva 2019/944/UE
Richiamato dalla ricorrente per contestare il canone; la Corte non ne ricava un vizio della disciplina applicata.
direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE, 2018/2001/UE
Invocate per sostenere l’incompatibilità del canone con i principi di incentivazione delle rinnovabili e di stabilità dei regimi di sostegno; la Corte non accoglie la censura.
art. 201 t.u. 1775/1933
Richiamato per delimitare i poteri del Tribunale superiore delle acque pubbliche nel sindacato di legittimità degli atti amministrativi.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso, rispettivamente per dedurre la violazione dei limiti della giurisdizione e violazioni di legge sostanziale.
art. 111 Cost.
Consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni del TSAP nei limiti della denuncia di vizi di giurisdizione o di legge, non per riesaminare il merito della valutazione amministrativa.
art. 89 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Richiamato nel quinto motivo come base dei principi fondamentali statali in tema di onerosità della concessione e proporzionalità del canone.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il canone aggiuntivo connesso alla prosecuzione temporanea di una grande derivazione idroelettrica può essere qualificato come corrispettivo del protratto sfruttamento della risorsa pubblica, purché sia ancorato a parametri tecnici ed economici non arbitrari.
- Nella materia dei canoni idroelettrici le Regioni possono determinare e quantificare la misura del corrispettivo nel rispetto dei principi fondamentali di onerosità della concessione, proporzionalità, economicità e ragionevolezza, restando preclusa la fissazione di criteri generali che invadano la competenza statale in tema di concorrenza.
- Il sindacato del Tribunale superiore delle acque pubbliche sugli atti amministrativi è un sindacato di legittimità: può investire i vizi della funzione pubblica e l’eccesso di potere, ma non può risolversi in una valutazione di merito sulla convenienza o sulla migliore soluzione amministrativa.
- Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del TSAP non consente di ottenere un nuovo esame della sufficienza o razionalità della motivazione su questioni di fatto, né un confronto sostitutivo tra istruttoria e motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il giudice amministrativo speciale conferma un provvedimento regionale senza sostituirsi alla pubblica amministrazione nella scelta discrezionale, non può dirsi superato il limite esterno della giurisdizione solo perché il controllo di legittimità abbia riguardato la congruità e proporzionalità della determinazione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20279/2025 del 20/07/2025
- ordinanza_civile · 20 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20281/2025 del 20/07/2025
- ordinanza_civile · 20 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20282/2025 del 20/07/2025
- ordinanza_civile · 20 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20283/2025 del 20/07/2025
- ordinanza_civile · 20 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20284/2025 del 20/07/2025
- ordinanza_civile · 20 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20285/2025 del 20/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →