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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01870/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2013, emesso a seguito di PVC, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a una società l'indebita detrazione dell'IVA su una fattura di euro 65.000,00 relativa a operazione oggettivamente inesistente, emessa da un soggetto ritenuto privo di organizzazione e qualificabile come cartiera. La CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR aveva riformato la decisione dando ragione all'Ufficio. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che il giudice di appello avrebbe riprodotto le argomentazioni dell'Ufficio senza confrontarsi davvero con le difese della contribuente; 2) ulteriore nullità per motivazione apparente, per avere la CTR aderito al PVC e alle risultanze istruttorie senza vaglio critico; 3) violazione degli artt. 2729 c.c. e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972, sostenendo che il quadro indiziario non fosse grave, preciso e concordante e che non fossero stati valutati globalmente gli indizi né il contesto documentale e contabile; 4) violazione degli artt. 19 d.P.R. 633/1972, 168 della Direttiva 2006/112/CE e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto non assolto dalla contribuente l'onere della prova contraria sull'effettività dell'operazione e sulla spettanza del diritto alla detrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la motivazione della sentenza impugnata era comunque ricostruibile e la CTR aveva esposto, sia pure sinteticamente, la ragione decisiva: l'utilizzo di una fattura proveniente da soggetto privo di organizzazione, quindi cartiera, con indebita detrazione dell'IVA. Ha ritenuto infondato il terzo motivo poiché il giudice di appello aveva valorizzato elementi presuntivi idonei a sorreggere l'accertamento dell'inesistenza oggettiva dell'operazione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché, sotto l'apparente veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come norma denunciata per i vizi di motivazione apparente; la Corte ribadisce che il vizio ricorre solo quando il percorso logico del giudice non sia in alcun modo ricostruibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro formale dei motivi di violazione di legge, ma la Corte osserva che le censure della ricorrente tendevano in realtà a contestare la valutazione del merito.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato per contestare la sufficienza del quadro indiziario; la Corte conferma che gli elementi presuntivi valorizzati dalla CTR erano idonei a sorreggere l'accertamento dell'inesistenza dell'operazione.

  • art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato quale base dell'accertamento IVA fondato su presunzioni; la Corte non ne nega l'applicazione, ritenendo sufficiente il materiale indiziario posto a fondamento dell'avviso.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato dal ricorrente in relazione al diritto alla detrazione IVA; la Corte reputa inammissibile la censura perché diretta a rivalutare il fatto già accertato.

  • art. 168 Direttiva 2006/112/CE

    È richiamato dal ricorrente come norma europea sul diritto alla detrazione; la Corte non sviluppa un autonomo contrasto interpretativo, ritenendo la doglianza inammissibile nei limiti in cui investe il merito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato con riferimento all'onere della prova; la Corte afferma che la censura non attiene davvero alla regola di riparto dell'onere probatorio, ma alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale norma che inserisce il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di motivazione della sentenza, il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il ragionamento del giudice non sia ricostruibile; non è invece richiesto che il giudice confuti analiticamente tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente l'esposizione, sia pure concisa, delle ragioni della decisione.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base di presunzioni, che la fattura provenga da un soggetto privo di organizzazione e qualificabile come cartiera, può ritenere integrato un quadro indiziario idoneo a sorreggere l'affermazione di operazione oggettivamente inesistente.
  • Il contribuente che intenda contrastare l'accertamento dell'Ufficio fondato sull'inesistenza oggettiva dell'operazione deve fornire la prova contraria; tuttavia, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile quando, in realtà, si contesti non la regola di riparto dell'onere della prova, ma l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità, la contestazione della sufficienza e della gravità degli indizi non può tradursi in un riesame del merito, salvo il diverso vizio di motivazione nei limiti consentiti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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