Cassazione Penale, Sentenza n. 42375/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il reato connesso allo stoccaggio illecito di ingenti quantitativi di rifiuti (artt. 110 e 452 quaterdiecies c.p.), contestando in particolare: l'insufficienza e il travisamento delle prove (intercettazioni, dichiarazioni testimoniali) a dimostrazione della consapevolezza e del dolo specifico degli imputati; la ricostruzione secondo cui i proprietari/amministratori sarebbero stati informati dell'uso illecito del capannone già da settembre 2018; profili relativi alla responsabilità amministrativa delle società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (coincidenza socio-amministratore nelle società unipersonali e compatibilità della costituzione in giudizio); la responsabilità civile delle società ex art. 2049 c.c.; e vizi procedurali relativi alla legittimazione a costituirsi in giudizio delle società (art. 39 D.Lgs. 231/2001).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i ricorsi: ha dunque confermato la sentenza di merito che aveva condannato i singoli imputati per il reato ambientale, confermato le sanzioni e le confische disposte in primo grado e rigettato i gravami. Ha altresì dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi proposti dalle società per carenza della valida legittimazione processuale (delibere che non attribuivano la rappresentanza processuale), e ha ritenuto inammissibili o generici i motivi che chiedevano una diversa valutazione delle prove (in particolare delle intercettazioni e della attendibilità del teste Cammarata). Per tali ragioni i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, alla rifusione delle spese per la partecipazione al grado di legittimità e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110 e 452 quaterdiecies cod. pen.
Le Sezioni unite rilevano che la valutazione circa l'esistenza del dolo specifico e del concorso nel reato è rimessa ai giudici di merito; la Corte di cassazione ha ritenuto che, alla luce del complessivo compendio probatorio valorizzato in primo e secondo grado, la motivazione non fosse viziata da illogicità manifesta e quindi ha confermato la responsabilità penale degli imputati.
art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001
La sentenza di merito aveva ritenuto le società amministrativamente responsabili; in Cassazione il profilo è stato comunque valutato alla luce della regolarità della costituzione in giudizio delle società, con esito negativo per i ricorsi societari per carenza di legittimazione processuale. La Corte ribadisce la possibilità di irrogare responsabilità amministrativa dell'ente quando il fatto presidia gli interessi e le finalità aziendali, ma ha escluso di decidere pienamente sul merito dei rilievi societari per questioni di ammissibilità e assenza di deduzioni tempestive.
Interpretazione rigorosa: la partecipazione dell'ente al procedimento richiede una valida costituzione, con nomina di procuratore speciale dotato di poteri rappresentativi specifici. Delibere che attribuiscono solo il potere di "nominare il difensore" senza conferire la rappresentanza processuale sostanziale sono insufficienti e determinano l'inammissibilità dell'appello/ricorso dell'ente.
art. 197-bis cod. proc. pen. e art. 192 cod. proc. pen.
I rilievi sulla valutazione delle dichiarazioni del teste assistito (Cammarata) sono stati respinti: la Corte ritiene legittima la valutazione di attendibilità svolta dai giudici di merito alla luce della coerenza e riscontro probatorio, e il controllo in sede di legittimità è limitato a vizi manifesti della motivazione.
La Corte conferma l'applicabilità della responsabilità civile dell'ente per il fatto illecito commesso dall'amministratore quando la condotta è stata posta in essere nell'esercizio dei poteri e nell'interesse dell'ente, anche se l'amministratore coincide con il socio unico; non è richiesto un rapporto di "preposizione" formale quando l'azione risulti agevolata dall'inserimento nell'impresa e coerente con le finalità dell'incarico.
artt. 1, 5 e 6 D.Lgs. 231/2001
Le doglianze circa l'inapplicabilità del D.Lgs. 231 alle società formalmente unipersonali (per presunta coincidenza di interessi e mancanza di centro di imputazione distinto) sono state ritenute non prospettate tempestivamente o manifestamente infondate: la Cassazione non ha accolto la ricostruzione difensiva, richiamando principi giurisprudenziali secondo cui l'autonomia dell'ente va valutata caso per caso.
art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato d'ufficio la carenza di legittimazione processuale delle società costituite tramite procuratori speciali privi dei poteri rappresentativi necessari, dichiarandone inammissibili i ricorsi ai sensi della norma che tutela la correttezza della costituzione dell'ente.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata la limitazione della Cassazione al sindacato sugli atti di merito: il vizio denunciato deve consistere in "illogicità manifesta" della motivazione. Le valutazioni di merito sulle prove (intercettazioni, testimonianze) non sono sindacabili se fondate e coerenti.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione della prova è molto limitato: è necessario dimostrare un'illogicità manifesta, un travisamento inequivocabile o l'omissione di prova decisiva; semplici chiavi di lettura alternative dei fatti non sono ammissibili.
- Le intercettazioni e il linguaggio cifrato sono valutati dal giudice di merito: in sede di legittimità si può contestare l'interpretazione solo se vi è travisamento decisivo della prova.
- La costituzione e rappresentanza processuale delle persone giuridiche deve essere formale e completa (art. 39 D.Lgs. 231/2001); procure o delibere che non attribuiscono espressamente poteri rappresentativi possono determinare l'inammissibilità del ricorso dell'ente.
- La responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231 e la responsabilità civile ex art. 2049 c.c. possono trovare applicazione anche quando l'amministratore coincide con il socio unico, se l'illecito è stato compiuto nell'esercizio dei poteri e nell'interesse dell'ente e l'attività illecita è strumentale o riconducibile all'attività d'impresa.
- In sede di impugnazione è essenziale la specificità e l'autosufficienza delle censure: motivi generici o che non si confrontano con la ratio decidendi delle sentenze di merito sono inammissibili.
- L'inerzia o la tolleranza del titolare/proprietario può integrare responsabilità se dalle prove emerge la consapevolezza e la volontà di trarre profitto dall'attività illecita; tuttavia la qualificazione dell'atteggiamento come concorso richiede adeguata motivazione del giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42361/2024 del 19/11/2024
- Sentenza penale · 19 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42363/2024 del 19/11/2024
- Sentenza penale · 19 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42364/2024 del 19/11/2024
- Sentenza penale · 19 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42365/2024 del 19/11/2024
- Sentenza penale · 19 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42366/2024 del 19/11/2024
- Sentenza penale · 19 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42367/2024 del 19/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →