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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42366/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione in favore di Angelo Gabriele Savino fondata su un presunto "novum": una registrazione di un colloquio del 28/02/2017 tra Savino, Spagnolo e la moglie di Savino, che, secondo la difesa, dimostrerebbe che le dichiarazioni di Spagnolo (e parte delle sommarie informazioni) erano estorte e dunque inciderebbero sul compendio probatorio che aveva portato alla riqualificazione ai sensi dell'art. 319-quater c.p. La difesa ha inoltre censurato la motivazione della Corte di appello e dedotto violazioni di legge e vizio di motivazione ai sensi degli artt. 127 e 634 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivazione generica e manifesta infondatezza. Ha richiamato la distinzione tra fase rescindente (filtro di ammissibilità, valutazione astratta della capacità demolitoria del novum) e fase rescissoria (giudizio nel merito con contraddittorio) e ha ritenuto che la Corte di appello di Lecce avesse logicamente e compiutamente escluso la rilevanza e l'attendibilità della registrazione, rilevando l'assenza di chiare indicazioni sui tempi e modalità di emersione e il carattere deducibile dell'elemento in precedenti gradi. La richiesta non ha dimostrato l'impossibilità di dedurre la prova tempestivamente. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 319-quater cod. pen.

    Norma richiamata per descrivere la riqualificazione del fatto contestato nel giudizio di merito; citata per individuare il capo di imputazione che la difesa intendeva scalfire con il novum

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato limitatamente alla possibilità di riportare nella motivazione della decisione di cassazione solo le parti necessarie per la decisione; implica sinteticità nella esposizione del motivo in cassazione

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non valorizzabili ai fini dell'ammissibilità

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Fondamentale per l'ammissibilità della revisione: disciplina la manifesta infondatezza della domanda di revisione. La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'inammissibilità può essere pronunciata quando le ragioni addotte risultano evidentemente inidonee a consentire la verifica sul merito

  • artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    Riferiti come criteri di proscioglimento nel giudizio di revisione: la valutazione preliminare deve accertare se, anche astrattamente, la nuova prova potrebbe condurre al proscioglimento ai sensi di tali articoli

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'imposizione della somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000 per l'instanza ritenuta infondata

Massime di principio

  • Nel giudizio di revisione la fase iniziale (rescindente) è un filtro che valuta astrattamente la sola idoneità del novum a scalfire il giudicato, senza anticipare il merito.
  • La prova dedotta come "nuova" non è ammissibile se sarebbe stata deducibile nel corso del precedente giudizio salvo comprovata impossibilità di farlo per causa di forza maggiore.
  • Il giudice deve operare una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite e può rigettare l'istanza se il novum appare ictu oculi inaffidabile, strumentale o non idoneo a ribaltare il compendio probatorio.
  • Le censure generiche o prive di specificità sulla motivazione delle decisioni precedenti non superano la soglia di ammissibilità della revisione.
  • Non è permessa al giudice della fase di ammissibilità una penetrante anticipazione del giudizio di merito; l'esame dovrà restare su un piano astratto e limitato alla capacità dimostrativa del novum.
  • In caso di inammissibilità per manifesta infondatezza il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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