Cassazione Penale, Sentenza n. 42366/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione in favore di Angelo Gabriele Savino fondata su un presunto "novum": una registrazione di un colloquio del 28/02/2017 tra Savino, Spagnolo e la moglie di Savino, che, secondo la difesa, dimostrerebbe che le dichiarazioni di Spagnolo (e parte delle sommarie informazioni) erano estorte e dunque inciderebbero sul compendio probatorio che aveva portato alla riqualificazione ai sensi dell'art. 319-quater c.p. La difesa ha inoltre censurato la motivazione della Corte di appello e dedotto violazioni di legge e vizio di motivazione ai sensi degli artt. 127 e 634 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivazione generica e manifesta infondatezza. Ha richiamato la distinzione tra fase rescindente (filtro di ammissibilità, valutazione astratta della capacità demolitoria del novum) e fase rescissoria (giudizio nel merito con contraddittorio) e ha ritenuto che la Corte di appello di Lecce avesse logicamente e compiutamente escluso la rilevanza e l'attendibilità della registrazione, rilevando l'assenza di chiare indicazioni sui tempi e modalità di emersione e il carattere deducibile dell'elemento in precedenti gradi. La richiesta non ha dimostrato l'impossibilità di dedurre la prova tempestivamente. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 319-quater cod. pen.
Norma richiamata per descrivere la riqualificazione del fatto contestato nel giudizio di merito; citata per individuare il capo di imputazione che la difesa intendeva scalfire con il novum
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato limitatamente alla possibilità di riportare nella motivazione della decisione di cassazione solo le parti necessarie per la decisione; implica sinteticità nella esposizione del motivo in cassazione
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non valorizzabili ai fini dell'ammissibilità
art. 634 cod. proc. pen.
Fondamentale per l'ammissibilità della revisione: disciplina la manifesta infondatezza della domanda di revisione. La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'inammissibilità può essere pronunciata quando le ragioni addotte risultano evidentemente inidonee a consentire la verifica sul merito
artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.
Riferiti come criteri di proscioglimento nel giudizio di revisione: la valutazione preliminare deve accertare se, anche astrattamente, la nuova prova potrebbe condurre al proscioglimento ai sensi di tali articoli
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'imposizione della somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000 per l'instanza ritenuta infondata
Massime di principio
- Nel giudizio di revisione la fase iniziale (rescindente) è un filtro che valuta astrattamente la sola idoneità del novum a scalfire il giudicato, senza anticipare il merito.
- La prova dedotta come "nuova" non è ammissibile se sarebbe stata deducibile nel corso del precedente giudizio salvo comprovata impossibilità di farlo per causa di forza maggiore.
- Il giudice deve operare una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite e può rigettare l'istanza se il novum appare ictu oculi inaffidabile, strumentale o non idoneo a ribaltare il compendio probatorio.
- Le censure generiche o prive di specificità sulla motivazione delle decisioni precedenti non superano la soglia di ammissibilità della revisione.
- Non è permessa al giudice della fase di ammissibilità una penetrante anticipazione del giudizio di merito; l'esame dovrà restare su un piano astratto e limitato alla capacità dimostrativa del novum.
- In caso di inammissibilità per manifesta infondatezza il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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