Cassazione Penale, Sentenza n. 42361/2024 del 19/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per rissa aggravata. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alle esigenze cautelari: secondo lui il Tribunale avrebbe fondato la misura su valutazioni illogiche e circostanze estranee (es. espressione del volto durante la rissa) e non avrebbe adeguatamente considerato il percorso di rieducazione successivo a precedenti condanne, l'eterogeneità e la distanza temporale delle predette condanne rispetto al fatto contestato, nonché l'assenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure proposte fossero in massima parte contestazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità e che il Tribunale avesse ottemperato al mandato di rinvio fornendo ragioni adeguate: la condotta violenta e protratta tenuta durante la rissa, unitamente ai precedenti penali (tra cui una condanna per porto/detenzione di arma clandestina e condanne per reati in materia di stupefacenti e per evasione), costituiscono elementi indicativi di una consolidata propensione all'uso della violenza e quindi dell'attuale e concreto pericolo di commissione di ulteriori reati della stessa specie. Per questi motivi l'ordinanza cautelare è stata ritenuta motivata e confermata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che individua tra le esigenze cautelari il pericolo di reiterazione di gravi delitti caratterizzati dall'impiego di armi o da violenza personale; il Tribunale l'ha richiamata per giustificare gli arresti domiciliari alla luce della condotta violenta e dei precedenti dell'indagato.
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Disposizione che limita in sede di cassazione i motivi ammissibili (richiede la specificazione delle critiche alla motivazione); la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia formulato le specifiche criticità richieste e si sia limitato a contestazioni di merito.
Norma che dispone le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Richiamata quale principio rispetto all'onere delle spese in caso di inammissibilità e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colpa grave del ricorrente.
Massime di principio
- La Cassazione non sindaca valutazioni meramente peggiorative o rivalutazioni di fatto operate dal giudice del merito: i motivi che attengono al merito probatorio o alla valutazione della personalità e del comportamento sono in genere inammissibili in cassazione se non formulati come specifiche violazioni di legge.
- Il giudice delle esigenze cautelari può prendere in considerazione, anche con riferimento a condanne remote, precedenti che dimostrino una propensione strutturata all'uso della violenza, specialmente se integrati da una condotta attuale particolarmente aggressiva e protratta.
- La combinazione di una condotta violenta compiuta nel fatto rilevante e di precedenti per reati che indicano ricorso alla violenza o porto/possesso di armi può legittimare la misura cautelare per pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274 c.p.p.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione è necessario formulare censure di diritto e contestare specificamente i passaggi logico-giuridici della motivazione (art. 606 c.p.p.); la mera richiesta di riconsiderazione dei fatti non basta.
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata a spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; tuttavia la Corte valuta anche l'assenza di colpevolezza grave nella proposizione del ricorso.
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