Cassazione Penale, Sentenza n. 42365/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio del 27/05/2024 (originato da attività di Polizia Giudiziaria), nonché dedotte plurime censure relative alla legittimità della perquisizione e del sequestro (violazione dei diritti fondamentali, nullità del sequestro del contante per modalità di accesso a domicilio, abuso di iniziativa della Polizia Giudiziaria, mancata acquisizione di atti d'ufficio richiesti dalla difesa). Le ricorrenti hanno sostenuto altresì che la sequenza di atti (perquisizione, sequestro probatorio, mancata restituzione, successivo sequestro preventivo) aveva leso la libertà patrimoniale e richiedeva un controllo complessivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le ricorrenti hanno formalizzato la rinuncia all'impugnazione (mediante procuratori speciali), con conseguente carenza di interesse. Il provvedimento di riesame era già intervenuto rilevando il dissequestro disposto dal Pubblico Ministero (03/06/2024) e la successiva esecuzione di un sequestro preventivo diverso; il Tribunale aveva ritenuto che l'accoglimento del riesame non avrebbe eliminato alcun pregiudizio concreto. In ragione della rinuncia considerata irrevocabile e non riconducibile a sopravvenienze imprevedibili, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento all'imputazione provvisoria connessa al sequestro di iniziativa della Polizia Giudiziaria; la decisione ha distinto il sequestro probatorio di iniziativa dalla successiva misura preventiva autonoma.
Richiamato nelle doglianze per la disciplina del riesame: le ricorrenti sostenevano omissione di motivazione su motivi di riesame, ma il Tribunale ha ritenuto irrilevanti le censure dopo il dissequestro.
Norma sul riesame; il Tribunale aveva trattato la richiesta di riesame e le ricorrenti impugnavano l'ordinanza di inammissibilità ex art.325, contestandone la motivazione.
Richiamato in relazione alla forma della rinuncia all'impugnazione: la Corte richiama che la rinuncia è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia e non richiede forma tassativa se proviene con certezza dal soggetto legittimato.
Richiamata nelle doglianze sulla nullità per violazione del diritto al contraddittorio: le ricorrenti lamentavano nullità, ma la Corte non ha pronunciato sul merito perché la rinuncia ha reso inammissibili i ricorsi.
Invocato dalle ricorrenti in tema di applicazione della legge penale e del contraddittorio nelle attività d'indagine; la Corte non ha esaminato nel merito tali censure per mancanza di interesse.
Richiamato con riferimento alla pretesa nullità degli atti successivi alla perquisizione; la Corte non si è pronunciata sul vizio originario a causa dell'inammissibilità.
Richiamato in relazione alla sanzione per inammissibilità e alla quantificazione dell'ammenda; la Corte ha condannato le ricorrenti alla somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende in considerazione della soccombenza.
Costituzione e Convenzioni internazionali (artt. 42, 101, 117, 177 Cost.; artt. 6, 8 CEDU; Protocollo 1 CEDU; 1 Protocollo 1 CEDU; 13, 14, 47 CFUE)
Richiamati dalle ricorrenti per contestare la violazione dei diritti fondamentali (proprietà, giusto processo, efficacia dei rimedi). La Corte non ha svolto un esame sostanziale di tali profili a causa dell'inammissibilità conseguente alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia formale all'impugnazione, se provata e manifestata da soggetto legittimato, è irrevocabile e rende il ricorso inammissibile per carenza di interesse; il giudice di legittimità non entra nel merito se manca l'interesse attuale.
- Il dissequestro sopravvenuto di una misura probatoria può eliminare l'interesse a impugnare quella misura; se contestazioni riguardano invece un autonomo sequestro preventivo successivo, esse devono essere rivolte con rimedi specifici relativi a quella misura.
- Le contestazioni sulla legittimità di perquisizioni e sequestri richiedono, per essere esaminate, che sussista un pregiudizio concreto e interesse all'impugnazione; in assenza di ciò il giudice potrà dichiarare l'inammissibilità.
- Le doglianze fondate su profili di violazione dei diritti fondamentali e del contraddittorio devono essere supportate da strumenti procedurali adeguati (es. istanze di acquisizione atti, rimedi incidentali) e non possono essere vaghe se si vuole evitare l'inammissibilità.
- La condanna alle spese e l'ammenda possono essere disposte anche in caso di inammissibilità per rinuncia non giustificata da sopravvenienze imprevedibili; la qualità di 'soccombenza' può essere riconosciuta nonostante la rinuncia.
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