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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31786/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controlli sulla società di persone Cartaria Sicula s.a.s., l'amministrazione finanziaria recuperava ai soci maggiori redditi di partecipazione non dichiarati per l'anno d'imposta 2004. Nei confronti di un socio accomandante al 30% venivano emessi avvisi di accertamento per maggior IRPEF, addizionale regionale, IRAP e IVA, con sanzioni e interessi; l'avviso non veniva impugnato e diveniva definitivo, per cui l'Ufficio iscriveva a ruolo le somme e notificava cartella di pagamento. Il contribuente impugnava la cartella e la CTP accoglieva il ricorso; l'Agenzia proponeva appello, ma la CTR lo respingeva ritenendo illegittima la cartella in relazione a una pronuncia, emessa in altro giudizio, di annullamento dell'avviso indirizzato alla società. In cassazione l'Ufficio deduceva, con due motivi strettamente connessi, la violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 14 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 102 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che: (i) la cartella traeva origine da un avviso di accertamento notificato al socio, mai impugnato e quindi ormai definitivo; (ii) la decisione resa in diverso giudizio sull'avviso alla società non poteva travolgere la pretesa nei confronti del socio, perché non ancora passata in giudicato e comunque riferita ad altro atto impositivo autonomo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati solo in parte i motivi dell'Agenzia. Ha affermato che l'annullamento dell'avviso emesso nei confronti della società di persone può estendersi ai soci solo se la pronuncia è definitiva e passata in giudicato; nel caso concreto, invece, la CTR aveva annullato la cartella del socio facendo leva su una decisione non definitiva resa in altro giudizio relativo a diverso avviso. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha quindi accolto il ricorso nei limiti della motivazione, escludendo però la tesi più ampia dell'Agenzia secondo cui l'effetto espansivo dell'annullamento dell'avviso alla società non opererebbe mai in favore dei soci.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per censurare la decisione che aveva annullato la cartella nonostante la definitività dell'avviso non impugnato; la Corte lo considera nel quadro del motivo relativo alla pretesa ormai consolidata.

  • art. 14 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come norma invocata dall'Ufficio nel censurare l'annullamento della cartella emessa a seguito di avviso divenuto definitivo.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato sotto il profilo del litisconsorzio necessario nelle controversie relative agli accertamenti unitari delle società di persone e dei soci.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per contestare l'uso di una pronuncia non definitiva resa in altro giudizio; la Corte ribadisce che l'efficacia espansiva richiede il giudicato.

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato quale base dell'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e della imputazione automatica ai soci.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per affermare che il ricorso di uno solo dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio nei giudizi su accertamenti unitari.

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come possibile strumento di riunione dei giudizi.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative a società di persone e soci, l'accertamento del reddito è unitario e i relativi giudizi coinvolgono inscindibilmente tutti i soggetti interessati, salvo questioni personali; ne deriva un litisconsorzio necessario originario e, se il giudizio si svolge senza tutti i litisconsorti, la nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • L'annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società di persone può spiegare effetti favorevoli anche nei confronti dei soci, ma solo se la pronuncia è definitiva e passata in giudicato; la mera pendenza del giudizio o la non definitività della decisione impediscono l'estensione automatica dell'effetto.
  • La definitività di un avviso di accertamento notificato al singolo socio per mancata impugnazione non è travolta, di per sé, da una pronuncia non definitiva resa in altro giudizio concernente diverso atto impositivo, sebbene relativo alla medesima vicenda societaria.
  • Il giudicato favorevole formatosi nel giudizio sulla società è opponibile dall'Amministrazione anche nei rapporti con i soci, poiché l'Ufficio ha avuto modo di partecipare al processo presupposto e non può invocare limiti soggettivi del giudicato a proprio vantaggio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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