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Sentenza

Sentenza del 05/08/2025 n. 22696 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda le sanzioni irrogate per l’anno 2009 ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 16/2012, in relazione alla deduzione di costi derivanti da fatture emesse da BB S.p.A. per operazioni di compravendita di energia elettrica ritenute oggettivamente inesistenti. Secondo l’Agenzia, AA partecipava a transazioni circolari tra società collegate: gli acquisti e le vendite si compensavano sistematicamente per quantità e corrispettivi, con saldo zero, senza consegna fisica dell’energia né registrazione presso il Gestore dei Mercati Energetici; lo schema sarebbe stato funzionale, tra l’altro, a creare crediti apparenti e favorire l’accesso al credito. L’Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della società, contestando: la motivazione apparente o contraddittoria; l’attribuzione di efficacia decisiva al decreto penale di archiviazione e a precedenti di merito non definitivi; l’erronea valutazione degli indizi sull’inesistenza delle operazioni e sulla detrazione IVA; e, infine, la violazione del principio di neutralità IVA.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la motivazione della CTR, pur sintetica e ritenuta eventualmente non corretta nel merito, rendeva comprensibile il percorso decisionale e superava il minimo costituzionale richiesto. Ha accolto il secondo e il terzo motivo, nei termini indicati in motivazione: il decreto di archiviazione penale non ha autorità di giudicato nel giudizio tributario e non preclude una diversa valutazione dei fatti; inoltre, la CTR non poteva superare gli indizi dell’Ufficio richiamando una presunta communis opinio fondata su sentenze di merito, senza valutare complessivamente gli elementi fattuali. Il quarto motivo, relativo alla detrazione IVA e alla neutralità dell’imposta, è stato dichiarato assorbito. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata dunque decisa in via definitiva la fondatezza della pretesa sanzionatoria.

Norme richiamate

  • Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992

    La sentenza impugnata non è affetta da tale grave vizio, in quanto presenta una motivazione che, a prescindere dalla sua correttezza o meno, palesa in modo non contraddittorio l'iter logico seguito dai giudici di appello e risponde, seppure sinteticamente, alle censure riproposte dall'Agenzia con l'atto di appello.

    La motivazione non è nulla per apparenza se consente di comprendere il ragionamento seguito dal giudice e risponde, anche sinteticamente, alle contestazioni delle parti.

  • Art. 654 cod. proc. pen.

    Per quanto riguarda il decreto di archiviazione, emesso ai sensi dell' art. 408 cod. proc. pen., occorre rilevare che lo stesso non rientra fra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata nel procedimento tributario ( Cass. n. 3423 del 2021 ), neppure a seguito della modifica intervenuta con l'introduzione dell' art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000.

    Il decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario e non acquista efficacia di giudicato nel processo tributario.

  • Art. 2729 cod. civ.

    Il decreto di archiviazione citato dalla sentenza impugnata, quindi, non poteva limitare il ragionamento presuntivo che il giudice tributario avrebbe dovuto svolgere ai sensi dell' art. 2729 cod. civ.

    Il giudice tributario deve valutare autonomamente gli indizi e formulare il proprio ragionamento presuntivo; l’archiviazione penale non può impedirlo.

  • Art. 2697 cod. civ.

    La norma è richiamata nel motivo accolto relativo alla ripartizione dell’onere della prova, ma la Corte non formula un’autonoma interpretazione testuale: censura la mancata corretta valutazione degli elementi probatori addotti dall’Ufficio.

  • Art. 8, comma 2, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012

    È la base normativa dell’irrogazione delle sanzioni per la deduzione di componenti negativi riferiti a operazioni ritenute inesistenti. La Cassazione non decide definitivamente se i presupposti della sanzione ricorrano nel caso concreto, rinviando per un nuovo esame.

  • Art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972

    La disposizione è richiamata nella questione relativa alla detrazione IVA, ma il relativo motivo è assorbito; la Corte non decide quindi se l’imposta sulle fatture contestate fosse detraibile.

  • Art. 408 cod. proc. pen.

    Per quanto riguarda il decreto di archiviazione, emesso ai sensi dell' art. 408 cod. proc. pen., occorre rilevare che lo stesso non rientra fra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata nel procedimento tributario ( Cass. n. 3423 del 2021 ), neppure a seguito della modifica intervenuta con l'introduzione dell' art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000.

    Il decreto di archiviazione, provvedimento adottato senza che si celebri il processo, non determina un giudicato vincolante nel successivo giudizio tributario.

  • Art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000

    La Corte precisa che la modifica normativa che ha introdotto questa disposizione non attribuisce al decreto di archiviazione efficacia di giudicato nel procedimento tributario.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992

    La contestazione di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza impugnata rendeva comunque percepibile il fondamento della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, un decreto di archiviazione penale non vincola il giudice e non impedisce che gli stessi fatti siano valutati diversamente ai fini fiscali.
  • Il giudice deve esaminare unitariamente gli indizi concreti di possibile inesistenza delle operazioni, senza sostituire tale valutazione con il richiamo a orientamenti o precedenti di merito, soprattutto se non ne è verificato il passaggio in giudicato.
  • Transazioni reciproche di importo e quantità corrispondenti, saldo sistematicamente pari a zero, assenza di consegna fisica e mancata registrazione nel mercato costituiscono elementi da valutare complessivamente; la loro rilevanza non è definita una volta per tutte dalla presente decisione, ma dovrà essere esaminata nel giudizio di rinvio.
  • Una motivazione concisa non è per ciò solo apparente: il vizio rilevante in cassazione ricorre quando il percorso logico della decisione non è comprensibile o presenta contraddizioni irriducibili, non per una mera insufficienza argomentativa.

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