Sentenza del 04/08/2025 n. 22419 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva contestato alla banca l’omessa ritenuta del 27% sugli interessi maturati nel 2010 sui conti correnti intestati a due fondi comuni lussemburghesi, sostenendo che AA, quale soggetto residente e «banca corrispondente», fosse incaricata dei pagamenti in Italia. La banca sosteneva invece di aver svolto soltanto attività di collocamento delle quote e di pagamento delle sottoscrizioni, dei rimborsi e degli utili agli investitori, senza intervenire nella riscossione degli interessi maturati sui conti dei fondi. Contestava inoltre la rilevanza della giacenza media ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 e deduceva, tra l’altro, il rischio di doppia imposizione. In Cassazione ha proposto cinque motivi.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’istanza dell’Agenzia di dichiarare cessata la materia del contendere sulle sanzioni: l’atto sanzionatorio originario, annullato in autotutela, era stato sostituito da una nuova intimazione di pagamento, con sanzioni rideterminate da 1.377.184,80 a 1.262.419,40 euro, sicché la controversia permaneva. Nel merito ha accolto il secondo motivo: la sola qualifica di «banca corrispondente» e l’attività di collocamento non provano che la banca abbia partecipato alla riscossione degli interessi, presupposto richiesto dall’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Ha accolto per quanto di ragione anche il terzo motivo: per i fondi interessati, l’esenzione prevista dall’art. 11-bis per le ritenute del comma 3 opera senza la condizione relativa alla giacenza media, che riguarda invece la diversa ritenuta prevista dal comma 2. Il primo motivo è rimasto assorbito; la Corte non ha esaminato i motivi quarto e quinto, proposti in via subordinata. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e ritenuto dovuta la ritenuta, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per verificare il ruolo concretamente svolto dalla banca e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è quindi stata pronunciata una decisione definitiva sul debito d’imposta o sulle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 26, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
Il comma 3 dell'art. 26 cit. impone la ritenuta solo se il soggetto residente «intervenga nella riscossione» degli interessi;
La ritenuta non deriva automaticamente dalla residenza italiana dell’intermediario o dalla sua qualifica di banca corrispondente: occorre accertare che esso intervenga effettivamente nella riscossione degli interessi.
La lettera dell'art. 11-bis è chiara nel distinguere due ipotesi: solo nella prima (ritenuta operata ai sensi del comma 2 dell'art. 26) è prevista una condizione per la relativa esenzione, ovvero che la giacenza media annua sia superiore al 5% dell'attivo medio gestito; nell'altra ipotesi (ritenute operate ai sensi dei successivi commi 3 e 3-bis dell'art. 26) l'esenzione è, invece, disposta senza condizioni.
La condizione relativa alla giacenza media si applica soltanto all’esenzione dalla ritenuta prevista dall’art. 26, comma 2. Per le ritenute dei commi 3 e 3-bis l’esenzione opera senza quella condizione; in particolare, la ritenuta del comma 3 non è dovuta dal soggetto che intervenga nella riscossione di interessi dovuti da soggetti non residenti.
Massime di principio
- La qualifica di banca corrispondente o di collocatore di quote non basta, da sola, a far sorgere l’obbligo di ritenuta sugli interessi: va accertata in concreto la partecipazione dell’intermediario alla riscossione di quegli interessi.
- Per applicare una ritenuta occorre verificare tutti i presupposti previsti dalla norma, senza estenderli per analogia a soggetti che svolgono funzioni diverse da quelle descritte dalla legge.
- Quando un’esenzione distingue tra diverse tipologie di ritenuta, le condizioni previste per una tipologia non si estendono automaticamente alle altre: nel caso deciso, la soglia della giacenza media riguardava la ritenuta ex art. 26, comma 2, non quella del comma 3.
- L’annullamento in autotutela di un atto non determina necessariamente la cessazione della controversia se l’amministrazione lo sostituisce con un nuovo atto che mantiene, anche se rideterminata, la pretesa contestata.
- La cassazione con rinvio per verificare il ruolo effettivamente svolto dall’intermediario stabilisce i criteri giuridici da applicare, ma non equivale a un accertamento definitivo dell’inesistenza del debito: la questione va decisa dal giudice di rinvio.
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