Sentenza del 05/08/2025 n. 22699 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della CGT di secondo grado della Lombardia, che aveva accolto l’appello della società e annullato l’atto di recupero del credito IVA utilizzato in compensazione nel 2017. Sosteneva, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 3 del D.L. n. 50/2017, dell’art. 7 della L. n. 212/2000 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990: a suo avviso, già prima della legge di conversione n. 96/2017 l’obbligo del visto riguardava anche le compensazioni trimestrali, e le modifiche del D.L. n. 50/2017 erano applicabili dal 24 aprile 2017. La società aveva presentato il Modello IVA TR relativo al primo trimestre 2017 il 29 aprile 2017, senza visto di conformità; l’importo del credito compensato non è precisato nel testo, mentre la soglia normativa rilevante era di 5.000 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che la legge di conversione n. 96/2017, in vigore dal 24 giugno 2017, abbia esteso espressamente l’obbligo del visto alle istanze, comprese quelle per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali; prima di tale modifica, il riferimento alle dichiarazioni riguardava quelle annuali. Ha inoltre affermato che la mancata apposizione del visto è una violazione meramente formale: se l’esistenza del credito e il diritto alla compensazione sono accertati o non contestati, l’omissione non fa venir meno tale diritto. È quindi rimasto fermo l’annullamento dell’atto di recupero pronunciato dalla CGT di secondo grado della Lombardia. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità: 7.600 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Va ribadito, pertanto, il principio secondo il quale l'utilizzo in compensazione del credito IVA senza l'apposizione, sulla dichiarazione del contribuente, del visto di conformità del professionista abilitato, previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del D.L. n. 78 del 2009, convertito nella L. n. 102 del 2009, configura una violazione puramente formale che non determina il venir meno del diritto del contribuente di portare in compensazione il credito IVA una volta accertata (o non contestata), sul piano sostanziale, l'esistenza dello stesso.
Il visto serve a un controllo anticipato, ma la sua omissione non cancella il diritto alla compensazione quando il credito IVA esiste sul piano sostanziale. La Corte distingue inoltre la disciplina originaria, riferita alle dichiarazioni annuali, dall’estensione alle istanze di compensazione trimestrale introdotta con la legge di conversione n. 96/2017.
Art. 3 del D.L. n. 50/2017 e legge di conversione n. 96/2017
Peraltro, come ha precisato anche la decisione impugnata, dal confronto fra la modifica apportata dal D.L. n. 50 del 2017 e quella introdotta dalla legge di conversione n. 96 del 2017 si evince un ampliamento dell'ambito di operatività dell'obbligo di apposizione del visto di conformità cd. "leggero", posto che solo con la legge di conversione è stato espressamente previsto che tale visto si doveva apporre anche sulle "istanze", con ciò dovendosi intendere le istanze di utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, posto che le dichiarazioni sono solo quelle annuali.
L’obbligo di visto sulle istanze di compensazione dei crediti IVA trimestrali è stato introdotto dalla legge di conversione n. 96/2017, non dalla versione originaria del D.L. n. 50/2017. La modifica non può quindi essere utilizzata per contestare l’omissione relativa a un’istanza presentata prima della sua entrata in vigore.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale indicata dall’Agenzia per denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il motivo è stato esaminato e rigettato come infondato.
Massime di principio
- Per stabilire se un obbligo tributario introdotto o ampliato da una modifica normativa si applichi a una dichiarazione o istanza, occorre verificare il testo vigente alla data di presentazione dell’atto e distinguere la versione originaria della norma da quella risultante dalla legge di conversione.
- L’omissione di un visto o di un adempimento di controllo anticipato non comporta automaticamente la perdita del credito fiscale: se il credito è sostanzialmente esistente e il diritto alla compensazione è accertato o non contestato, l’omissione può integrare una violazione meramente formale.
- La natura formale di una violazione va valutata considerando se la condotta sia idonea, anche in astratto, a incidere sull’imposta o a ostacolare le attività di controllo; un adempimento che non produce tali effetti non dovrebbe, da solo, eliminare il diritto sostanziale del contribuente.
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