Sentenza del 04/08/2025 n. 22422 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva contestato alla banca l’omessa ritenuta del 27% sugli interessi maturati nel 2009 sui conti correnti intestati a due fondi comuni lussemburghesi. La banca sosteneva di essere stata soltanto collocatrice delle quote e di aver eseguito pagamenti relativi a sottoscrizioni, rimborsi e distribuzioni agli investitori, senza intervenire nella riscossione degli interessi dei fondi. La CTR aveva ritenuto dovuta la ritenuta ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, considerando sufficiente il ruolo di banca corrispondente. In cassazione la banca ha contestato tale interpretazione e la rilevanza della giacenza media dei conti, invocando l’esenzione prevista dall’art. 11-bis del D.L. n. 512/1983; ha inoltre dedotto il divieto di doppia imposizione e formulato ulteriori motivi subordinati.
La decisione
La Corte ha respinto l’istanza dell’Agenzia di dichiarare cessata la materia del contendere sulle sanzioni: l’atto di contestazione originario era stato annullato in autotutela, ma le sanzioni erano state contestualmente rideterminate e richieste con un nuovo atto, per l’importo di 1.151.561,40 euro (in luogo di 1.256.248,80 euro). Nel merito ha accolto il secondo e il terzo motivo: la qualifica di banca corrispondente e l’attività di collocamento delle quote non dimostrano, da sole, che la banca sia intervenuta nella riscossione degli interessi; inoltre, per le ritenute di cui all’art. 26, comma 3, l’art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 prevedeva l’esenzione senza condizioni, sicché la verifica della giacenza media era ultronea. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito e la Corte non ha esaminato il quarto e il quinto, proposti in via subordinata. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame del ruolo effettivamente svolto dalla banca e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non è quindi stata pronunciata una decisione definitiva sull’intera pretesa.
Norme richiamate
Art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973
Il comma 3 dell'art. 26 cit. impone la ritenuta solo se il soggetto residente 'intervenga nella riscossione' degli interessi.
La ritenuta richiede un effettivo intervento del soggetto residente nella riscossione degli interessi. Il mero ruolo di collocatore delle quote o la qualifica di banca corrispondente non sono sufficienti, senza accertare in concreto l’attività svolta.
La lettera dell'art. 11bis è chiara nel distinguere due ipotesi: solo nella prima (ritenuta operata ai sensi del comma 2 dell'art. 26) è prevista una condizione per la relativa esenzione, ovvero che la giacenza media annua sia superiore al 5% dell'attivo medio gestito; nell'altra ipotesi (ritenute operate ai sensi dei successivi commi 3 e 3bis dell'art. 26) l'esenzione è, invece, disposta senza condizioni.
Per i fondi interessati, l’esenzione relativa alle ritenute previste dall’art. 26, commi 3 e 3-bis, opera senza la condizione della giacenza media annua. Di conseguenza, in tale ipotesi la verifica della soglia del 5% non è necessaria.
Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile
È la disposizione processuale richiamata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha esaminato sotto tale profilo i motivi accolti.
Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile
È la disposizione processuale richiamata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha esaminato sotto tale profilo i motivi accolti.
Massime di principio
- Per applicare la ritenuta prevista dall’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 non basta che un intermediario sia residente in Italia o sia denominato banca corrispondente: occorre accertare concretamente che sia intervenuto nella riscossione degli interessi.
- La commercializzazione di quote di fondi e l’esecuzione di pagamenti agli investitori non provano, di per sé, che l’intermediario abbia riscosso gli interessi maturati sui conti intestati ai fondi. È necessario distinguere i flussi finanziari e i mandati relativi alle diverse operazioni.
- Quando il regime applicabile prevede l’esenzione senza condizioni per le ritenute dell’art. 26, commi 3 e 3-bis, del D.P.R. n. 600/1973, non si può subordinare l’esenzione alla soglia di giacenza media prevista per una diversa ipotesi di ritenuta.
- L’annullamento in autotutela di un atto non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere se la pretesa è contestualmente rideterminata e riproposta con un nuovo atto ancora controverso.
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