Sentenza n. 188/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 337/2024, pubblicata il 05.12.2024 (su ricorso n.r.g. 353/2024) del Tribunale di Campobasso (Sezione Lavoro), passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che accertava il suo diritto al beneficio annuale di euro 500,00 della Carta elettronica del docente per due anni scolastici e condannava il Ministero all’accredito complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 19 giugno 2025, ma il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi proposto giudizio di ottemperanza deducendo la violazione degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per mancata attuazione della sentenza esecutiva, la violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché la violazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE sulla parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Ha chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’azione poiché la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e risultava notificata all’Amministrazione in copia conforme tramite PEC. Ha precisato che, a seguito delle modifiche all’art. 475 c.p.c. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla l. n. 197/2022, dal 28 febbraio 2023 non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale. Il giudice ha inoltre affermato che le sentenze del giudice ordinario rimaste ineseguite possono essere attuate mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha ordinato al Ministero di mettere a disposizione del ricorrente la Carta docente o altro strumento equipollente, consentendogli di fruire dell’importo complessivo di euro 1.000,00 per gli anni indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente in materia di ordinamenti scolastici e formazione del personale, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 40 giorni per l’esecuzione su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria [...] devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti
Dopo le modifiche decorrenti dal 28 febbraio 2023, per portare in esecuzione una sentenza del giudice ordinario non è necessaria la spedizione in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione della copia attestata conforme all’originale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha modificato, insieme alla normativa successiva richiamata nella sentenza, la disciplina della forma del titolo esecutivo giudiziale.
legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile alla forma del titolo esecutivo giudiziale.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente; il titolo esecutivo aveva riconosciuto al docente il beneficio di euro 500,00 annui.
art. 1, comma 122, legge n. 107/2015
È richiamato quale disposizione attuativa della Carta docente, insieme al d.P.C.M. 28 ottobre 2016, la cui applicazione era stata oggetto del giudizio presupposto.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
È richiamato nel titolo esecutivo per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 97 Cost.
Il ricorrente lo ha invocato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione; la decisione accoglie l’ottemperanza sulla base dell’accertata inerzia nell’esecuzione del giudicato.
clausola 4 della direttiva 1999/70/CE
Il ricorrente l’ha invocata quale parametro di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato; la decisione definisce il giudizio di ottemperanza sulla base del contenuto vincolante della sentenza presupposta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l’esecuzione delle statuizioni ineseguite contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione all’amministrazione debitrice di una copia attestata conforme all’originale, secondo l’art. 475 c.p.c. nel testo modificato.
- Quando l’amministrazione non adempie spontaneamente a una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento o l’attribuzione di un beneficio determinato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine ultimativo e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere individuato nell’organo amministrativo competente per materia, con facoltà di delega, ed è chiamato a intervenire su istanza della parte vittoriosa dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione.
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