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Sentenza

Sentenza n. 1101/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato, protrattasi anche dopo la notificazione del titolo esecutivo. Il giudice ha verificato l’ammissibilità della domanda, accertando che era stato provato il passaggio in giudicato della sentenza e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, dalla documentazione prodotta non risultava che l’amministrazione avesse adempiuto alle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia l’inadempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a delegare e subdelegare e assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere, su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Prima di promuovere l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione, deve decorrere il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione.

  • artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Il giudice ha disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Il giudice ha richiamato la tutela dei dati personali particolari quale presupposto dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione.
  • L’amministrazione è tenuta a eseguire le obbligazioni derivanti da una sentenza passata in giudicato; in mancanza di prova dell’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere direttamente o tramite funzionario delegato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a un’apposita istanza della parte interessata dopo l’inutile scadenza del termine fissato per l’adempimento spontaneo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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