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Sentenza

Sentenza n. 1103/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza definitiva del giudice del lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza definitiva del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, lamentando che il Ministero non avesse adempiuto alle obbligazioni derivanti dal giudicato, nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva. Ha provato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero non si è costituito e dalla documentazione prodotta non risultava l’adempimento delle obbligazioni stabilite dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti di ammissibilità dell’azione di ottemperanza: prova del passaggio in giudicato del titolo e decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito, ha accertato l’inadempimento dell’amministrazione, non risultando l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla sentenza del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni per l’intervento sostitutivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Prima di proporre l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione, deve essere provato il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce il presupposto, unitamente alla disciplina europea in materia di dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostra il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, l’accertata mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal giudicato impone all’amministrazione di adempiere entro il termine assegnato dal giudice dell’esecuzione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendone l’attivazione su istanza di parte dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione e autorizzandolo a operare mediante delega o subdelega.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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