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Sentenza

Sentenza n. 1099/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione calore e degli impianti tecnologici comunali per il triennio 2025-2027, unitamente ai verbali di gara, alla lex specialis, al diniego parziale di accesso e alla proroga del contratto precedente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, seconde classificate, hanno impugnato l'aggiudicazione al RTI controinteressato e hanno proposto due ricorsi per motivi aggiunti. Con il primo motivo hanno contestato la valutazione delle offerte tecniche, deducendo l'assenza di riferibilità e sottoscrizione delle schede dei commissari, la coincidenza dei punteggi individuali, la contraddittorietà tra giudizi qualitativi e punteggi numerici, l'uso di giudizi non espressamente previsti dal disciplinare e la disparità di trattamento nella valutazione delle risorse impiegate. Con il secondo motivo hanno dedotto l'illegittimità dei ribassi offerti sui servizi di architettura, ingegneria e diagnosi energetiche per contrasto con la disciplina dell'equo compenso e hanno contestato il giudizio di non anomalia dell'offerta, chiedendo in subordine una verificazione. Con il terzo motivo hanno sostenuto che la lex specialis avesse richiamato CAM non più vigenti, anziché quelli introdotti dal d.m. 12 agosto 2024. Con il quarto motivo hanno lamentato l'omessa previsione della clausola sociale. I primi motivi aggiunti hanno contestato il giudizio di non anomalia, l'applicazione del CCNL Metalmeccanici ai progettisti, la giustificazione della marginalità sui lavori opzionali, la tempistica indicata nelle giustificazioni, la valutazione dell'organizzazione del servizio e il possesso dei requisiti tecnico-professionali del progettista indicato dall'aggiudicatario. I secondi motivi aggiunti hanno contestato l'attribuzione del punteggio per il subcriterio relativo alla redazione del PFTE, sostenendo che un servizio svolto presso strutture sanitarie non fosse analogo a quelli richiesti dal disciplinare.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendo infondate nel merito le censure e prescindendo dall'esame delle eccezioni in rito. Quanto alla valutazione tecnica, ha affermato che, in assenza di un obbligo specifico della lex specialis, i giudizi individuali sono assorbiti nella decisione collegiale finale; le schede allegate ai verbali erano riconducibili ai commissari anche senza autonoma sottoscrizione, poiché il verbale pubblico e gli atti di gara ne attestavano la provenienza. La coincidenza dei punteggi non dimostra una votazione collegiale illegittima: è compatibile con la convergenza delle valutazioni individuali, anche a seguito di confronto dialettico, soprattutto in presenza di una griglia con soli sei coefficienti predeterminati. I giudizi sintetici non erano contraddittori rispetto ai punteggi, perché riferiti a più profili del singolo subcriterio e riconducibili semanticamente ai coefficienti previsti. Il numero di ore di personale non costituiva elemento autonomo di valutazione per il subcriterio relativo all'organizzazione del servizio, che riguardava invece risorse strumentali, logistica, squadre operative e pronto intervento. In tema di anomalia, il TAR ha escluso che, prima del correttivo al Codice dei contratti pubblici, esistesse un limite inderogabile al ribasso sui compensi professionali; le tabelle ministeriali servivano a determinare la base d'asta, non a fissare minimi inderogabili, e l'art. 5 del d.m. 17 giugno 2016 non poneva un limite massimo al ribasso. Le giustificazioni dell'aggiudicatario, fondate su preventivi di società di ingegneria, costi del personale, strumenti e articolazione delle diverse voci di prezzo, erano sufficienti a sostenere la congruità dell'offerta. Non era necessaria la verificazione, poiché il giudice non può sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione economica e non emergevano profili di macroscopica illogicità. Il motivo sui CAM è stato respinto perché il d.m. 12 agosto 2024 riguarda contratti EPC integrati, mentre l'appalto controverso aveva natura preparatoria e triennale, diretto all'acquisizione di diagnosi e certificazioni energetiche propedeutiche a una successiva gara EPC. Il motivo sulla clausola sociale è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non incidendo la sua omissione sulla posizione degli operatori concorrenti, ed è stato comunque ritenuto infondato perché la prestazione prevalente era la fornitura di gas naturale e le prestazioni secondarie non rientravano nell'ambito applicativo dell'obbligo. I motivi aggiunti sono stati respinti: il CCNL Metalmeccanici poteva essere applicato dalla società di ingegneria in relazione all'attività concretamente svolta; il riferimento alla marginalità lorda sui lavori opzionali era idoneo a giustificare la sostenibilità dell'offerta; il riferimento temporale errato nelle giustificazioni era un refuso irrilevante, perché prevalevano i termini vincolanti del capitolato. Il progettista indicato possedeva comunque il requisito richiesto già sulla base di due servizi, per un importo superiore alla soglia, e il servizio relativo all'ospedale di comunità riguardava la ristrutturazione di un edificio esistente. La mancanza iniziale della data del certificato era superata dal deposito del certificato recante firma digitale. Infine, il servizio di progettazione presso strutture sanitarie era valutabile per il subcriterio PFTE, poiché il disciplinare richiedeva analogia per importo, tipologia e complessità delle soluzioni progettuali, non identità della destinazione dell'immobile. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, in favore di ciascuna delle tre parti vittoriose costituite.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa della procedura aperta bandita dal Comune.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Rileva per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

  • art. 41, comma 15, d.lgs. 36/2023

    Nella versione applicabile ratione temporis, le tabelle ministeriali determinavano la base d'asta dei servizi di ingegneria e architettura, senza fissare minimi inderogabili di compenso.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Disciplina l'obbligo di inserimento della clausola sociale, non applicabile alle prestazioni considerate nella controversia.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Impone l'inserimento nella documentazione di gara di specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei CAM applicabili.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    È richiamato per distinguere gli elementi soggetti a minimi inderogabili dalle componenti del compenso professionale ribassabili.

  • legge 49/2023

    Le regole sull'equo compenso non comportano, secondo la decisione, un divieto generale di ribasso nell'affidamento pubblico dei servizi di ingegneria e architettura.

  • d.m. 17 giugno 2016

    Le relative tabelle sono utilizzate per determinare la base d'asta; l'art. 5 non stabilisce un limite massimo di ribasso sul compenso.

  • d.m. 12 agosto 2024

    l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti

    I CAM introdotti dal decreto si applicano ai contratti EPC integrati e non a un appalto triennale propedeutico, volto ad acquisire diagnosi e certificazioni energetiche.

  • art. 66 c.p.a.

    La verificazione è uno strumento di ausilio istruttorio e non può essere utilizzata per sostituire la valutazione discrezionale della stazione appaltante sulla congruità dell'offerta.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella decisione.

  • art. 120 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale di gara, quale atto pubblico, fa prova dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da questi compiuti, inclusa l'allegazione delle schede di valutazione.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis non impone la verbalizzazione nominativa o la sottoscrizione autonoma dei giudizi individuali, è sufficiente che i contributi dei commissari risultino dagli allegati al verbale e che la decisione collegiale finale sia formalmente documentata; la mancata indicazione dell'autore di ciascuna scheda non determina, di per sé, l'illegittimità della valutazione.
  • La coincidenza dei coefficienti attribuiti dai commissari non prova da sola che vi sia stata una votazione collegiale illegittima: essa può derivare dalla convergenza delle valutazioni individuali, anche dopo un confronto dialettico, soprattutto quando la lex specialis prevede una griglia con pochi coefficienti predeterminati.
  • Nel giudizio sull'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione deve attenersi agli elementi di valutazione stabiliti dalla lex specialis; un dato non incluso tra il contenuto dell'offerta tecnica o tra i criteri valutativi, come il monte ore del personale, non può essere trasformato in un autonomo parametro di attribuzione del punteggio.
  • Per le gare bandite prima dell'entrata in vigore del correttivo al Codice dei contratti pubblici, le tabelle ministeriali sui compensi di ingegneria e architettura determinano la base d'asta ma non fissano, di regola, un minimo inderogabile di compenso; il ribasso è legittimo se l'offerta complessiva risulta sostenibile e adeguatamente giustificata.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante nel giudizio di anomalia, né disporre una verificazione per compiere un riesame valutativo, quando le giustificazioni dell'offerente siano idonee e non emergano macroscopiche illogicità o irragionevolezze.
  • L'omessa previsione della clausola sociale non attribuisce, di per sé, agli operatori concorrenti, neppure al gestore uscente, un interesse concreto a impugnare l'aggiudicazione, poiché gli obblighi di tutela occupazionale riguardano la fase esecutiva e la posizione dei lavoratori; in ogni caso, l'obbligo opera solo nelle ipotesi sostanziali previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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