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Sentenza

Sentenza n. 1104/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario del lavoro, nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza definitiva del giudice del lavoro, lamentando che il Ministero non avesse adempiuto alle obbligazioni derivanti dal giudicato, anche dopo la notificazione del titolo in forma esecutiva. Il ricorso è stato proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati sia il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa applicabile. Dalla documentazione prodotta non risultava che l’amministrazione avesse adempiuto alle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a delegare e subdelegare l’attività. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione

    La proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • La mancata dimostrazione dell’adempimento alle obbligazioni derivanti da una sentenza passata in giudicato giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine all’amministrazione di provvedere entro un termine giudiziale.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • La nomina del commissario ad acta può prevedere la facoltà di delega e subdelega, restando ferma la responsabilità del commissario per l’attività svolta dal funzionario delegato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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