Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1102/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nonostante la notificazione del titolo esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza definitiva emessa dal Tribunale ordinario, Sezione lavoro, deducendo la mancata esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato, protrattasi anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva. Ha provato il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'Amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito e dalla documentazione prodotta non risultava l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile la domanda perché era stato provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato che l'Amministrazione non aveva adempiuto alle obbligazioni derivanti dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale inerzia successiva, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega; il commissario dovrà attivarsi su istanza del ricorrente e provvedere entro l'ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'Amministrazione costituisce presupposto di ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è ammissibile quando il ricorrente prova il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Accertata la mancata esecuzione degli obblighi derivanti da un giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato.
  • Nell'azione di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza di parte dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.