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Sentenza

Sentenza n. 1100/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dei lavori di completamento della bonifica del sito orfano "Cava Bastiello" al raggruppamento Cericola-Transvecta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'aggiudicazione disposta dal Consorzio di Bonifica Veronese, quale stazione appaltante delegata dal Comune, chiedendone l'annullamento e il risarcimento di 580.000 euro. La gara, finanziata con fondi PNRR e aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedeva 80 punti per l'offerta tecnica, 15 per l'offerta economica e 5 per l'offerta tempo, oltre a una soglia di 60 punti tecnici per l'apertura dell'offerta economica. Il primo motivo deduceva la violazione delle regole sulla separazione tra offerta tecnica ed economica: il raggruppamento aggiudicatario aveva inserito nella relazione tecnica un cronoprogramma indicante una durata di 63 giorni, coincidente con il dato formalizzato nell'offerta tempo. Il secondo motivo contestava l'attribuzione del punteggio per la certificazione della parità di genere, sostenendo che essa fosse posseduta soltanto dalla mandataria e non dalla mandante, nonché chiedendo un punteggio maggiore per il raggruppamento ricorrente, i cui componenti avrebbero posseduto entrambi la certificazione. Il terzo motivo riguardava il punteggio attribuito per il sub-criterio B.4, relativo agli accordi preliminari e alla disponibilità dei siti di conferimento, alla quantità giornaliera di ritiro e alla distanza, deducendo difetto di motivazione e inidoneità di numerosi siti indicati dall'aggiudicatario. La domanda risarcitoria era fondata sull'illegittimità dell'aggiudicazione e quantificata forfettariamente nel 10% dell'offerta economica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso che la sola coincidenza tra il cronoprogramma inserito nell'offerta tecnica e la durata indicata nell'offerta tempo violasse il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica. Il divieto opera in concreto, quando l'informazione anticipata consenta di conoscere elementi economicamente significativi o sia idonea a condizionare la valutazione tecnica; non riguarda invece un'indicazione temporale funzionale a descrivere l'organizzazione e la strategia di cantiere, soprattutto quando non riveli prezzo, ribasso o convenienza economica e il punteggio tempo sia calcolato automaticamente. In assenza di una previsione espressa della lex specialis che sanzionasse con l'esclusione l'inserimento di elementi temporali nella relazione tecnica, l'esclusione sarebbe stata inoltre contraria alla tassatività delle cause di esclusione. Quanto al secondo motivo, il giudice ha rilevato che il punteggio massimo per il sub-criterio relativo alla certificazione della parità di genere era di un solo punto e che la certificazione costituiva un elemento premiale dell'offerta, non un requisito di partecipazione. Poiché la lex specialis non imponeva il possesso della certificazione da parte di ciascuna impresa raggruppata né prevedeva una distribuzione frazionata del punteggio, era legittimo attribuire il punto al raggruppamento sulla base del possesso della certificazione da parte della mandataria. L'art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 non introduce una regola generale che imponga il possesso di ogni criterio premiale da parte di tutti i componenti del raggruppamento. Quanto al terzo motivo, il punteggio numerico è stato ritenuto sufficiente, perché il criterio era fondato su elementi oggettivi e verificabili e consentiva di ricostruire il percorso valutativo. Il raggruppamento aggiudicatario aveva indicato undici impianti, contro gli otto del raggruppamento ricorrente, sicché la maggiore ampiezza e flessibilità della rete giustificava il punteggio attribuito, comunque inferiore al massimo. Le contestazioni sull'idoneità dei siti non dimostravano l'illegittimità della valutazione: la caratterizzazione ambientale del sito non coincide con l'omologa dei rifiuti, che va svolta in fase esecutiva sulle singole partite di materiale, e la lex specialis non richiedeva che ogni impianto fosse indistintamente idoneo a ricevere ogni possibile frazione di rifiuto. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell'illegittimità dell'aggiudicazione e, comunque, per genericità della quantificazione, non essendo stati dimostrati il mancato utile effettivo, il danno curriculare o l'impossibilità di impiegare mezzi e maestranze in altre commesse. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 91 e ss. d.lgs. 36/2023

    Richiamati con riferimento alle regole della procedura di gara e alla disciplina dell'offerta.

  • art. 68, comma 11, d.lgs. 36/2023

    Disciplina il rapporto tra requisiti, prestazioni e partecipazione in raggruppamento, ma non impone in via generale che ogni criterio premiale sia posseduto da tutti i componenti del raggruppamento.

  • art. 46-bis d.lgs. 198/2006

    Richiamato quale base normativa della certificazione della parità di genere valutata come elemento premiale dell'offerta.

  • art. 242 d.lgs. 152/2006

    Richiamato in relazione alla caratterizzazione ambientale del sito, distinta dall'omologa dei rifiuti ai fini del conferimento.

  • art. 67, par. 2, lett. c), direttiva 2014/24/UE

    Richiamato a sostegno della possibilità di considerare le tempistiche di lavorazione come elemento dell'offerta tecnica quando descrivono l'organizzazione dell'appalto.

Massime di principio

  • Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica deve essere applicato in concreto e non in termini meramente formali: l'esclusione è giustificata solo quando l'informazione inserita nell'offerta tecnica consenta di desumere l'offerta economica o elementi economicamente significativi idonei a condizionare la valutazione della commissione.
  • L'indicazione di un cronoprogramma o di tempistiche di lavorazione nell'offerta tecnica non comporta di per sé la violazione della separazione tra offerte quando il dato abbia funzione organizzativo-esecutiva, descriva la strategia di cantiere e non riveli prezzo, ribasso o convenienza economica, anche se coincide con il termine indicato nella separata offerta tempo.
  • In assenza di un'espressa e inequivoca previsione della lex specialis, l'inserimento nell'offerta tecnica di elementi temporali non può essere sanzionato con l'esclusione se non integra concretamente una lesione della par condicio; una diversa interpretazione contrasterebbe con il principio di tassatività delle cause di esclusione.
  • Quando una certificazione costituisce un elemento premiale dell'offerta e non un requisito di partecipazione, il relativo punteggio può essere attribuito a un raggruppamento sulla base del possesso della certificazione da parte della mandataria, se la lex specialis non impone il possesso da parte di ciascun componente né prevede una ripartizione del punteggio.
  • Il punteggio numerico può motivare adeguatamente la valutazione della commissione quando i criteri siano previamente determinati e consentano di ricostruire l'iter logico-valutativo, salvo che emergano illogicità manifeste o travisamento dei fatti.
  • Nella valutazione della disponibilità di siti di conferimento per rifiuti derivanti da bonifica, la caratterizzazione ambientale del sito non equivale all'omologa delle singole partite di rifiuto, da svolgersi nella fase esecutiva; in assenza di una prescrizione contraria, non è necessario dimostrare ex ante che ogni sito sia idoneo a ricevere indistintamente ogni possibile frazione di materiale.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoBonifiche e siti contaminati
RamiContratti pubbliciAmbiente
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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