Cassazione Civile, Ordinanza n. 30663/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un quadro direttivo di banca. Al lavoratore erano stati contestati, in sintesi, la mancata tempestiva comunicazione del proprio coinvolgimento in un procedimento penale, la ricezione di un assegno di rilevante importo da un imprenditore cliente della banca nell'ambito di un contratto di sponsorizzazione riferito a una società sportiva di cui egli era presidente, l'omessa comunicazione alla banca di tale carica e della gestione del conto corrente della società, nonché un asserito conflitto di interessi e danno d'immagine per l'istituto. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'impugnativa del licenziamento. In cassazione il lavoratore proponeva otto motivi: 1) omessa o apparente motivazione e violazione di norme costituzionali e processuali per avere la Corte d'appello fondato il convincimento su una lettura incoerente della sentenza penale assolutoria; 2) violazione di norme sul giudicato, sul procedimento disciplinare e sul ne bis in idem, sostenendo che l'assoluzione penale avrebbe dovuto bloccare il procedimento disciplinare e i giudizi civili; 3) violazione delle norme collettive e codicistiche sui doveri del lavoratore, contestando l'obbligo di comunicare cariche estranee e la tardività della contestazione; 4) omessa ammissione di prova testimoniale, deducendo che essa avrebbe dimostrato la comunicazione verbale della carica di presidente; 5) violazione di clausole del CCNL in ordine al momento di insorgenza dell'obbligo informativo in caso di procedimento penale; 6) violazione della disciplina sul potere disciplinare e del ne bis in idem, sostenendo che un precedente richiamo scritto avrebbe già esaurito il potere sanzionatorio; 7) violazione delle regole di valutazione della prova, per avere la Corte valorizzato un articolo di stampa sulla risonanza mediatica; 8) violazione delle norme sul giudicato interno, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non impugnata integralmente la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si contestava la motivazione della sentenza impugnata e l'efficacia dell'assoluzione penale, affermando l'autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale e la non necessaria coincidenza tra fatto penalmente rilevante e fatto disciplinarmente sanzionabile. Ha inoltre rilevato che le condotte accertate erano autonome rispetto al reato di estorsione, perché attinenti ai doveri di lealtà, correttezza e fedeltà del dipendente bancario. Ha giudicato infondati anche i motivi sulla pretesa insussistenza dell'obbligo di comunicazione, sulla consumazione del potere disciplinare e sul giudicato. I motivi concernenti l'omesso esame di prove sono stati dichiarati inammissibili per la presenza di doppia conforme. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione al minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio.
Ritenuto non direttamente applicabile al giudizio di impugnazione del licenziamento, che non è giudizio civile per restituzioni o risarcimento del danno da reato.
Ritenuto non direttamente applicabile nel caso di specie per la medesima ragione.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi di improcedibilità/nullità del procedimento disciplinare; la Corte non lo reputa decisivo.
Richiamato in relazione alle garanzie del procedimento disciplinare e alla contestazione della sanzione.
art. 50 CDFUE
Invocato dal ricorrente sul ne bis in idem; la Corte ne esclude la pertinenza nel rapporto di lavoro privato.
art. 4 Protocollo 7 CEDU
Invocato dal ricorrente sul ne bis in idem; la Corte ne esclude la pertinenza nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente in tema di giudicato interno/esterno; la censura è respinta.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato; la Corte esclude un giudicato preclusivo tra sede penale e disciplinare.
Richiamato a sostegno del ne bis in idem; la Corte esclude l'applicabilità nel giudizio disciplinare di lavoro privatistico.
Clausola generale di giusta causa: la Corte ribadisce che la gravità e proporzionalità della condotta sono valutate dal giudice di merito secondo ragionevolezza e standard sociali.
Richiamato per i doveri di fedeltà/lealtà del lavoratore; le condotte contestate sono ricondotte a tali doveri.
Richiamato in relazione alla proporzionalità della sanzione disciplinare.
art. 34 CCNL settore creditizio 8.12.2007
Richiamato dal ricorrente per contestare l'obbligo di comunicazione di cariche estranee al rapporto; la Corte reputa corretta la lettura del giudice di merito.
art. 35 CCNL settore creditizio 12.2.2005
Richiamato per il momento di insorgenza dell'obbligo informativo in caso di procedimento penale.
art. 41, comma 1, CCNL 19.1.2012
Richiamato insieme all'art. 35 CCNL sulla disciplina dell'obbligo informativo.
Invocato per censurare la valutazione della prova documentale; la censura è dichiarata inammissibile.
Usato come base dei motivi di ricorso; la Corte qualifica alcuni motivi come infondati e altri come inammissibili.
Richiamato per l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel licenziamento disciplinare del lavoratore bancario, condotte non penalmente rilevanti possono comunque integrare giusta causa se violano i doveri di lealtà, correttezza, trasparenza e assenza di conflitto di interessi inerenti alla posizione rivestita.
- L'assoluzione in sede penale non preclude automaticamente la valutazione disciplinare dei medesimi fatti o di fatti contigui, perché i due giudizi sono autonomi e hanno presupposti diversi; il giudicato penale non produce di per sé effetti preclusivi nel procedimento disciplinare privato, salvo coincidenza del fatto storico nei limiti rilevanti.
- La valutazione della gravità e proporzionalità della condotta ai fini dell'art. 2119 c.c. è rimessa al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per manifesta irragionevolezza della sussunzione del fatto concreto nella clausola generale.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le divergenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Quando la contestazione disciplinare riguarda una pluralità di addebiti autonomi, l'insussistenza del fatto contestato rilevante ai fini della tutela reale ricorre solo se nessuno degli addebiti sia sussistente o se i fatti accertati siano tutti disciplinarmente irrilevanti.
- Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare è relativo e va valutato considerando il tempo necessario all'accertamento dei fatti, la conoscenza datoriale e la complessità dell'organizzazione aziendale.
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