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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30546/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

I lavoratori avevano agito per ottenere l'accertamento dell'efficacia di un trasferimento di azienda tra la originaria subappaltatrice e la società convenuta, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria, anche in esecuzione di una precedente sentenza che aveva dichiarato illegittimi i licenziamenti intimati dalla subappaltatrice e aveva disposto la reintegrazione. Il Tribunale di Piacenza, dopo avere in passato trattato in via cautelare la causa, con successiva ordinanza in sede di merito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Salerno, sulla base della sede legale della società originaria datrice di lavoro/subappaltatrice. I ricorrenti hanno sostenuto: 1) che la competenza di Piacenza era già stata affermata dallo stesso Tribunale con ordinanza cautelare del 13 aprile 2021, mai impugnata; 2) che l'eccezione di incompetenza era stata sollevata tardivamente, oltre il limite di cui all'art. 38 c.p.c. e all'art. 420 c.p.c. nel rito del lavoro; 3) che il luogo del rapporto era Piacenza, dove aveva avuto svolgimento la prestazione, mentre la convenuta aveva sede a Vicenza, sicché non poteva radicarsi la competenza a Salerno in relazione a una società non parte del giudizio; 4) che, in ogni caso, la resistente non aveva fornito la prova dei fatti posti a fondamento dell'eccezione di incompetenza e il Tribunale non poteva presumere il luogo di conclusione dei contratti di lavoro. La resistente ha chiesto la conferma della competenza di Salerno. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del regolamento e la declaratoria di competenza di Piacenza.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che la prima ordinanza cautelare del 13 aprile 2021, con cui lo stesso Tribunale aveva sostanzialmente affermato la competenza di Piacenza in relazione alla domanda principale proposta nel processo, aveva già determinato un radicamento della competenza non più rimetibile in discussione se non con tempestiva impugnazione. Ha inoltre osservato che il successivo rilievo di incompetenza era comunque tardivo alla luce degli artt. 38 e 420 c.p.c., in coerenza con l'esigenza di celerità e di certezza nella fissazione del giudice competente. Di conseguenza ha dichiarato la competenza del Tribunale di Piacenza, davanti al quale il giudizio deve proseguire; le spese del regolamento sono state rimesse al giudice del merito.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    L'incompetenza territoriale deve essere eccepita o rilevata nei termini previsti, in limine litis; il suo rilievo successivo è tardivo.

  • art. 413 c.p.c.

    Nel rito del lavoro la competenza territoriale si determina secondo i criteri speciali previsti dalla norma, in funzione del collegamento con il rapporto di lavoro e con la causa di merito.

  • art. 415 c.p.c.

    La prima udienza di discussione nel rito del lavoro è il momento rilevante per la trattazione delle questioni di competenza.

  • art. 420 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il rilievo dell'incompetenza deve avvenire tempestivamente, secondo la scansione processuale propria dell'udienza di discussione.

  • art. 2112 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti quale base della domanda di prosecuzione del rapporto alle dipendenze dell'impresa cessionaria a seguito di trasferimento d'azienda.

  • art. 111 c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione alla prosecuzione del giudizio e al raccordo tra il processo pregiudicante e quello pregiudicato.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la competenza territoriale, una volta positivamente scrutinata dal giudice in una precedente ordinanza non impugnata, può ritenersi definitivamente radicata e non è più liberamente rimettibile in discussione in un momento successivo.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta tempestivamente, secondo la scansione imposta dagli artt. 38 e 420 c.p.c.; un rilievo tardivo è precluso per esigenze di celerità e stabilità del giudice naturale della controversia.
  • Ai fini del regolamento di competenza, rileva la pronuncia già resa dal giudice sulla propria competenza, anche se adottata in sede cautelare, quando essa abbia espresso un apprezzamento sul forum della causa di merito e non sia stata impugnata.
  • Nel contenzioso di lavoro relativo a trasferimento d'azienda o prosecuzione del rapporto, la determinazione del giudice territorialmente competente va effettuata avendo riguardo al collegamento tra domanda e rapporto di lavoro dedotto, senza poter fondare la competenza su soggetti estranei al giudizio o su presunzioni non adeguatamente contrastate.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaCompetenza
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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