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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30552/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dopo una precedente sentenza che aveva ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. La società, in esecuzione di quell’ordine, lo assegnava inizialmente a un diverso incarico rispetto a quello originario e poi lo trasferiva con il reparto in altra sede; il lavoratore impugnava stragiudizialmente il trasferimento e rifiutava di prestare attività nella nuova sede, ritenendo che la condotta datoriale fosse finalizzata a eludere il comando giudiziale di reintegra. Seguiti contestazioni disciplinari e un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, la Corte d’appello dichiarava nullo il recesso, ordinando reintegrazione e risarcimento. La società ricorrente per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 1344 e 2103 c.c., dell’art. 18, comma 1, St. lav. e della contrattazione collettiva, sostenendo che non vi fosse frode alla legge perché la reintegra era avvenuta con mansioni equivalenti e il trasferimento era legittimo; 2) violazione dell’art. 18 St. lav. e dell’art. 2103 c.c., per avere la Corte ritenuto che il datore non potesse esercitare lo ius variandi in sede di reintegra; 3) violazione dell’art. 1344 c.c. e dell’art. 18 St. lav., per avere escluso la necessità dell’impugnazione giudiziale del trasferimento; 4) violazione dell’art. 1460 c.c., per avere reputato legittima l’eccezione di inadempimento del lavoratore. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, confermando la qualificazione della sequenza di atti datoriali come manovra fraudolenta volta ad aggirare l’ordine di reintegrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione a favore del difensore antistatario. È stato confermato, per conseguenza, l’esito di merito che aveva dichiarato nullo il licenziamento e disposto la reintegra del lavoratore con tutela risarcitoria. La Corte ha ritenuto che la ricostruzione della Corte d’appello fosse un accertamento di fatto congruo e non sindacabile in cassazione, essendo emersi plurimi indici di una condotta unitaria finalizzata a eludere il dictum giudiziale di reintegra; ha inoltre affermato che, in ipotesi di manovra fraudolenta scomposta in più atti apparentemente leciti, la mancata impugnazione del trasferimento non esclude la possibilità di far valere la nullità del licenziamento, perché il trasferimento è solo uno dei passaggi della fattispecie complessa culminante nel recesso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    I motivi sono stati proposti come censure di violazione di legge; la Corte ha però rilevato che, nella sostanza, miravano a contestare l’accertamento di fatto e la valutazione del materiale probatorio, profili non scrutinabili nei limiti dedotti.

  • art. 1344 c.c.

    Il contratto o atto in frode alla legge ricorre quando, attraverso schemi apparentemente leciti, si realizza in concreto un risultato vietato dall’ordinamento; il concetto è applicabile anche agli atti unilaterali.

  • art. 1345 c.c.

    La frode alla legge e la causa illecita possono riguardare anche atti unilaterali, come il licenziamento, quando siano finalizzati a eludere norme imperative.

  • art. 2103 c.c.

    Il datore può in generale esercitare lo ius variandi nei limiti di legge, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l’uso di tale potere fosse inserito in una manovra elusiva dell’ordine di reintegrazione.

  • art. 18, comma 1, L. 300/1970

    La tutela reale e l’ordine di reintegra non possono essere neutralizzati mediante una serie di atti formalmente leciti ma sostanzialmente diretti a vanificare la reintegrazione disposta dal giudice.

  • art. 32 L. 183/2010

    Il termine di decadenza per impugnare il trasferimento non opera, in questo contesto, per precludere la censura del licenziamento quando il trasferimento è solo un segmento di una più ampia fattispecie fraudolenta culminante nel recesso.

  • art. 1460 c.c.

    L’eccezione di inadempimento è stata considerata alla luce dell’intero sviluppo del rapporto e della condotta datoriale complessiva, non in modo atomistico.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La frode alla legge può essere integrata da una pluralità di atti singolarmente leciti, ma coordinati in modo unitario per conseguire un risultato vietato dall’ordinamento; l’elemento decisivo è l’illiceità del risultato perseguito, non la liceità dei singoli passaggi.
  • Il concetto di frode alla legge è applicabile anche agli atti unilaterali del datore di lavoro, incluso il licenziamento, quando il recesso sia funzionale a eludere un ordine giudiziale di reintegrazione o altre norme imperative.
  • In presenza di una fattispecie complessa e fraudolenta, la mancata impugnazione di uno degli atti intermedi non impedisce di far valere l’illegittimità dell’atto finale, se quest’ultimo completa la violazione e viene tempestivamente contestato.
  • L’accertamento della sussistenza di indici fattuali della frode alla legge appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi; non è consentito in sede di legittimità rivalutare il materiale probatorio.
  • L’esercizio dello ius variandi e l’eccezione di inadempimento vanno apprezzati tenendo conto della condotta complessiva delle parti e della finalità concreta degli atti, non secondo una lettura atomistica dei singoli passaggi del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di liteDisciplina generale del contratto e tipi contrattuali privi di un ramo dedicato
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieGiusta causa
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

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