Cassazione Civile, Ordinanza n. 30554/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ritualmente depositata dal ricorrente. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei due motivi di ricorso. La Corte ha inoltre dato atto della novità della questione e ha regolato le spese secondo quanto emerge dal provvedimento, senza che vi sia una decisione di merito sul diritto al rimborso o sulla decadenza.
Esito
Favorevole al resistente (istituto previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava la domanda del fallimento di ottenere dall'INAIL la restituzione di premi assicurativi versati negli anni 1995-1997 in misura eccedente il 10% previsto per gli alluvionati del Piemonte dall'art. 4, comma 90, della legge n. 350/2003. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo intervenuta decadenza dal diritto all'agevolazione perché la domanda amministrativa di rimborso era stata presentata solo il 21 maggio 2010, e non entro il 31 luglio 2007; aveva inoltre escluso che la riapertura dei termini prevista dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014 potesse operare per tale fattispecie, limitandola ai soggetti colpiti dal sisma della regione Sicilia. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso tale decisione, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 4, comma 90, L. n. 350/2003
prevedeva l'agevolazione contributiva per gli alluvionati del Piemonte, nella misura del 10% richiamata nella lite per il rimborso dei premi versati in eccedenza.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
secondo la Corte d'appello, la riapertura dei termini decadenziali disposta da questa norma era riferita solo ai soggetti colpiti dal sisma della Regione Sicilia.
non è espressamente indicato nel testo riportato, ma la declaratoria di estinzione per rinuncia del ricorso presuppone la ritualmente depositata rinuncia del ricorrente.
Massime di principio
- Se il ricorrente rinuncia ritualmente al ricorso per cassazione, il giudizio va dichiarato estinto senza esame dei motivi di impugnazione.
- La rinuncia al ricorso impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito delle questioni dedotte, anche quando la controversia presenti profili di novità.
- Quando una controversia riguarda un rimborso di contributi o premi fondato su un'agevolazione speciale, la decorrenza e l'ambito di eventuali termini decadenziali devono essere verificati in modo rigoroso rispetto alla disciplina agevolativa applicabile, ma tale accertamento resta assorbito se il giudizio si estingue per rinuncia.
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