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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30561/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Una società aveva agito per ottenere la ripetizione di contributi previdenziali versati in eccesso nel periodo 1.1.1987-30.11.1991, dopo che l'INPS aveva disposto la variazione dell'inquadramento dell'impresa da industria ad agricoltura. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo applicabile la decadenza quinquennale prevista dall'art. 8 d.P.R. n. 818/1957, rilevabile d'ufficio, e ritenendo quindi irrilevante la mancata tempestiva eccezione dell'INPS. La ricorrente principale ha censurato tale decisione con due motivi: da un lato, sostenendo che la decadenza non fosse sottratta alla disponibilità delle parti e quindi non potesse essere rilevata d'ufficio, invocando gli artt. 2966 e 2969 c.c. e gli artt. 416 e 422 c.p.c.; dall'altro, sostenendo che l'art. 8 d.P.R. n. 818/1957 non fosse applicabile all'azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. L'INPS ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale condizionato. Ha confermato l'applicabilità dell'art. 8 d.P.R. n. 818/1957 anche all'azione di ripetizione d'indebito proposta dal datore di lavoro per contributi versati in eccesso, richiamando e dando continuità a un precedente conforme (Cass. n. 12582/2013). Ha ribadito che il termine quinquennale ivi previsto è un termine di decadenza del diritto alla ripetizione, posto a tutela prioritaria del lavoratore e della stabilità delle posizioni contributive; per questo motivo la decadenza è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c. Ne è conseguito il definitivo rigetto della domanda restitutoria per intervenuta decadenza.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. n. 818/1957

    termini quinquennali per la ripetizione dei contributi indebitamente versati

    si applica anche all'azione di ripetizione d'indebito del datore di lavoro per contributi pagati in eccesso; il termine ha natura decadenziale e tutela la stabilità della posizione del lavoratore oltre che l'interesse dell'ente

  • art. 2966 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la disponibilità della decadenza, ma ritenuto non dirimente alla luce della natura indisponibile del termine in materia contributiva

  • art. 2969 c.c.

    la decadenza è rilevabile d'ufficio quando prevista a tutela di interessi sottratti alla disponibilità delle parti; nel caso di specie ciò consente il rilievo officioso della decadenza quinquennale

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di eccezione tempestiva, ma superato dalla qualificazione del termine come rilevabile d'ufficio

  • art. 422 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del proprio motivo, senza accoglimento

  • art. 2033 c.c.

    la ripetizione dell'indebito è astrattamente il rimedio azionato, ma è soggetta alla disciplina speciale dell'art. 8 d.P.R. n. 818/1957 nel caso dei contributi previdenziali

Massime di principio

  • In materia di ripetizione di contributi previdenziali indebitamente versati, il termine quinquennale previsto dalla disciplina speciale ha natura di decadenza del diritto alla ripetizione e non di prescrizione.
  • La disciplina speciale sulla ripetizione dei contributi pagati in eccesso si applica anche quando l'indebito derivi da una successiva variazione dell'inquadramento aziendale.
  • La decadenza prevista a tutela prioritaria della posizione del lavoratore e della stabilità dei versamenti contributivi è sottratta alla disponibilità delle parti e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
  • La mera qualificazione della domanda come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. non esclude l'applicazione della disciplina speciale previdenziale che limita temporalmente l'azione restitutoria.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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