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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30550/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale, quale successore dell'INPDAP, per il recupero dell'indennità integrativa speciale erogata sulla pensione diretta ordinaria di una ex dipendente pubblica. La pensionata aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo; in appello la relativa opposizione era stata accolta sul presupposto che la giurisdizione spettasse alla Corte dei conti, poiché la lite sarebbe comunque inerente al rapporto pensionistico e alle azioni di ripetizione dell'indebito. L'ente previdenziale ricorre in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, dell'art. 5 d.lgs. n. 205/2000, dell'art. 42 l. n. 69/2009 e degli artt. 2033 e 2909 c.c.; sostiene che la domanda di ripetizione non investe più la spettanza, la misura o la decorrenza del trattamento pensionistico, già definitivamente decise da una precedente sentenza della Corte dei conti che aveva escluso il diritto all'indennità integrativa speciale, e che quindi la causa appartiene al giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica si estende alle azioni di ripetizione d'indebito solo quando tali azioni veicolano ancora una controversia sulla spettanza, misura o decorrenza della pensione e, quindi, sul rapporto pensionistico come elemento identificativo del petitum sostanziale. Nel caso concreto, invece, i profili sul diritto pensionistico erano stati già esaminati e definiti con precedente sentenza della Corte dei conti, sicché la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. aveva natura autonoma di actio iudicati e apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario. Per questo la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi al principio di giurisdizione affermato dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 13 R.D. n. 1214/1934

    richiamato tra le norme sulla giurisdizione contabile in materia pensionistica, ma la Corte ne esclude l'applicazione estensiva al caso concreto perché la lite non investe più il rapporto pensionistico

  • art. 62 R.D. n. 1214/1934

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro sulla giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica

  • art. 5 d.lgs. n. 205/2000

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme che delimitano la giurisdizione contabile

  • art. 42 l. n. 69/2009

    richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla ripartizione della giurisdizione

  • art. 2033 c.c.

    l'azione di ripetizione dell'indebito, quando si fonda su un precedente giudicato e non incide più sul quantum pensionistico, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario

  • art. 2909 c.c.

    il precedente giudicato sulla spettanza dell'indennità integrativa speciale rende autonomo il credito restitutorio e impedisce di riaprire il tema del rapporto pensionistico

Massime di principio

  • La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica si estende alle azioni di ripetizione d'indebito solo quando la domanda restitutoria comporta ancora un accertamento sulla spettanza, misura o decorrenza del trattamento pensionistico, cioè quando il rapporto pensionistico costituisce il petitum sostanziale della lite.
  • Se il diritto alla prestazione pensionistica è già stato definitivamente accertato in un precedente giudizio e la controversia riguarda soltanto la restituzione di somme indebitamente percepite sulla base di quel giudicato, la domanda assume autonoma consistenza come actio iudicati e appartiene al giudice ordinario.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione non rileva in astratto la materia pensionistica, ma il contenuto effettivo della domanda: occorre verificare se la causa investa ancora il rapporto pensionistico oppure si risolva in una mera pretesa di ripetizione dell'indebito ormai sganciata da esso.
  • Il giudicato sul diritto pensionistico preclude che la successiva azione di ripetizione sia qualificata come controversia sul trattamento pensionistico, quando essa richieda soltanto la restituzione di una somma indebitamente corrisposta in esecuzione o conseguenza di quel giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizionePensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiGiudicatoNesso di causalità

Testo integrale

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