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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05847/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La parte ricorrente aveva convenuto l'intermediario finanziario chiedendo, in relazione a tre operazioni di investimento in derivati, l'accertamento della nullità oppure la risoluzione dei contratti, oltre al risarcimento del danno. La pretesa si fondava sull'assunto che le operazioni fossero state eseguite senza adeguate informazioni sui rischi e in contrasto con il profilo di rischio dichiarato dall'investitrice. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto di primo grado ritenendo che le dedotte violazioni informative non incidessero sul momento genetico dei contratti, che l'esaurimento dei rapporti precludesse la risoluzione e che, comunque, non fosse provata la violazione degli obblighi informativi; inoltre, aveva valorizzato la dimestichezza dell'investitrice con strumenti ad elevato rischio e la coerenza delle operazioni con il profilo di rischio risultante dalla profilatura. In cassazione, la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 23 T.U.F. e art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998, sostenendo che la prova degli obblighi informativi era stata ritenuta sussistente sulla base di testimonianze travisate e senza considerare il questionario/profilatura da lei sottoscritto; ha inoltre lamentato che non fosse stato accertato l'esatto adempimento degli obblighi informativi rispetto all'inadeguatezza delle operazioni. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 99, 329 e 346 c.p.c. per avere la domanda risarcitoria stata, a suo dire, erroneamente ritenuta subordinata alla domanda di risoluzione e quindi non esaminabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha osservato che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era configurabile, perché non era stata allegata l'adozione di prove non introdotte dalle parti né un'erronea applicazione di regole legali di valutazione della prova, ma solo una critica alla valutazione di merito delle risultanze istruttorie; analogamente, il richiamo all'art. 2697 c.c. è stato ritenuto inconferente, poiché la censura non riguardava il riparto dell'onere probatorio ma l'apprezzamento dell'insufficienza della prova. È stato inoltre escluso il vizio di travisamento della prova, trattandosi di contestazione della valutazione del contenuto probatorio e non del suo oggettivo tenore. La Corte ha poi rilevato che la doglianza sull'adeguatezza delle operazioni non colpiva specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva fondato l'esclusione dell'obbligo di astensione sull'elevata propensione al rischio emergente dalla profilatura dell'investitrice. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la sentenza impugnata non conteneva alcuna statuizione di inammissibilità della domanda risarcitoria. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fatti non ricavabili nei limiti consentiti; non è sufficiente contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o si discosta dal prudente apprezzamento in presenza di una specifica regola di valutazione; non riguarda il dissenso sulla valutazione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    È pertinente solo quando si contesta l'erronea ripartizione dell'onere della prova; non quando si deduce l'insufficienza o l'inidoneità delle prove raccolte.

  • art. 23 t.u.f.

    Richiamato come norma sugli obblighi informativi dell'intermediario nei servizi di investimento.

  • art. 29 Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522

    Richiamato come parametro regolamentare degli obblighi informativi e di adeguatezza dell'operazione di investimento.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di domande ed eccezioni, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva una statuizione effettivamente contenuta nella sentenza.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa subordinazione della domanda risarcitoria; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda risarcitoria, ma senza incidere su una reale statuizione di inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale base per il deposito della memoria nel procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare in via generica la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: occorre allegare l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti oppure l'attribuzione alla prova di un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.
  • Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando si denuncia un'erronea percezione del contenuto oggettivo della prova; non quando la censura mira a sovvertire la valutazione di attendibilità o di sufficienza del materiale istruttorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda il riparto dell'onere della prova e non l'apprezzamento del materiale probatorio: la doglianza è inammissibile se, sotto tale etichetta, si contesta soltanto l'insufficienza della prova raccolta.
  • Nel contenzioso sui servizi di investimento, la censura relativa alla violazione degli obblighi informativi deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre la propria lettura dei fatti senza confrontarsi con la motivazione sulla coerenza delle operazioni con il profilo di rischio dell'investitore.
  • Una domanda è censurabile in cassazione solo se la sentenza impugnata abbia effettivamente pronunciato sul relativo profilo processuale; la doglianza è inammissibile quando si assume erroneamente una statuizione che il provvedimento non contiene.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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