Cassazione Civile, Ordinanza n. 25586/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di un avviso di accertamento IRAP per l'anno 2012. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che il contribuente avesse documentato le causali della quasi totalità dei movimenti in entrata sul conto corrente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992; con il secondo motivo, violazione degli artt. 32, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto sufficiente una giustificazione generica e complessiva dei movimenti bancari, senza una prova specifica per ciascuna movimentazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza regionale fosse meramente apparente, perché la decisione esponeva comunque le ragioni del rigetto dell'appello e consentiva il controllo logico-giuridico. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di accertamento tributario fondato su movimenti bancari, la prova contraria del contribuente deve riguardare analiticamente ciascun movimento contestato e non può essere desunta in modo generico dalla documentazione relativa alla quasi totalità delle operazioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis cod. proc. civ.
consente la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata quando ne ricorrano le condizioni.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
la motivazione della sentenza deve essere effettiva e non meramente apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
la sentenza tributaria deve contenere l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve raggiungere il livello minimo costituzionale di effettività e controllabilità.
art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
prevede una presunzione legale sui movimenti dei conti correnti bancari; il contribuente può fornire prova contraria anche per presunzioni semplici, ma il giudice deve valutare analiticamente i singoli elementi.
art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
richiamato, insieme all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, come base dei poteri istruttori e della presunzione sui movimenti bancari.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo materialmente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione e di esercitare il controllo sulla sua correttezza.
- In tema di accertamento tributario fondato sui movimenti bancari, la presunzione legale di ricavi opera per ciascun versamento o prelevamento contestato; la prova contraria del contribuente deve essere specifica e riferita analiticamente a ogni singola operazione.
- La documentazione relativa alla quasi totalità dei movimenti bancari non basta, di per sé, a superare la presunzione per quelle specifiche movimentazioni che restino prive di giustificazione individuale.
- Il giudice di merito, nell'apprezzare la prova contraria ai movimenti bancari, deve individuare e correlare i fatti noti e gli indizi in modo analitico, evitando formule generiche, cumulative o apodittiche.
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