Cassazione Civile, Ordinanza n. 24649/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice tributario, di un estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per IVA dell'anno d'imposta 2007. La CTP e poi la CTR avevano respinto il ricorso e l'appello del contribuente. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'estratto di ruolo rilasciato su richiesta del contribuente fosse impugnabile anche se non notificato; 2) violazione degli artt. 1334 e 1988 c.c. e 329 c.p.c., censurando l'affermazione secondo cui la richiesta di rateazione costituirebbe riconoscimento del debito e rinuncia implicita all'impugnazione; 3) nullità della sentenza per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.; 4) nullità per ultrapetizione in violazione dell'art. 112 c.p.c. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha poi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi e avendo integralmente pagato la somma dovuta sulla cartella oggetto di lite.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni in l. n. 136/2018, nonché dell'integrale pagamento del debito risultante dalla documentazione prodotta. Per tale ragione ha dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, disponendo che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018. Non è stato quindi esaminato il merito dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla impugnabilità degli atti nel processo tributario, ma non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio
richiamato come norma sui termini di impugnazione nel processo tributario, ma non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla rilevanza della richiesta di rateazione
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla richiesta di rateazione come riconoscimento del debito
richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa rinuncia implicita all'impugnazione
richiamato quale parametro della dedotta nullità per contrasto tra dispositivo e motivazione
richiamato quale parametro della dedotta ultrapetizione
richiamato come base processuale per la cessazione della materia del contendere nel processo tributario
art. 3 d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018
richiamato quale disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
richiamato per la regolazione delle spese in caso di definizione agevolata e cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, risulti l'integrale definizione del debito oggetto della lite mediante una procedura di definizione agevolata, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito della controversia.
- La regolazione delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla normativa sulla definizione agevolata, con permanenza a carico della parte che le ha anticipate.
- Le doglianze sulla impugnabilità dell'estratto di ruolo, sul preteso riconoscimento del debito e sulle nullità della sentenza restano assorbite se la controversia viene meno per integrale soddisfacimento della pretesa tributaria.
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