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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24649/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice tributario, di un estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per IVA dell'anno d'imposta 2007. La CTP e poi la CTR avevano respinto il ricorso e l'appello del contribuente. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'estratto di ruolo rilasciato su richiesta del contribuente fosse impugnabile anche se non notificato; 2) violazione degli artt. 1334 e 1988 c.c. e 329 c.p.c., censurando l'affermazione secondo cui la richiesta di rateazione costituirebbe riconoscimento del debito e rinuncia implicita all'impugnazione; 3) nullità della sentenza per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.; 4) nullità per ultrapetizione in violazione dell'art. 112 c.p.c. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha poi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi e avendo integralmente pagato la somma dovuta sulla cartella oggetto di lite.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni in l. n. 136/2018, nonché dell'integrale pagamento del debito risultante dalla documentazione prodotta. Per tale ragione ha dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, disponendo che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018. Non è stato quindi esaminato il merito dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma sulla impugnabilità degli atti nel processo tributario, ma non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma sui termini di impugnazione nel processo tributario, ma non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio

  • art. 1334 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla rilevanza della richiesta di rateazione

  • art. 1988 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla richiesta di rateazione come riconoscimento del debito

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa rinuncia implicita all'impugnazione

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato quale parametro della dedotta nullità per contrasto tra dispositivo e motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro della dedotta ultrapetizione

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come base processuale per la cessazione della materia del contendere nel processo tributario

  • art. 3 d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018

    richiamato quale disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018

    richiamato per la regolazione delle spese in caso di definizione agevolata e cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, risulti l'integrale definizione del debito oggetto della lite mediante una procedura di definizione agevolata, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito della controversia.
  • La regolazione delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla normativa sulla definizione agevolata, con permanenza a carico della parte che le ha anticipate.
  • Le doglianze sulla impugnabilità dell'estratto di ruolo, sul preteso riconoscimento del debito e sulle nullità della sentenza restano assorbite se la controversia viene meno per integrale soddisfacimento della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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