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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09049/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento TARI relativo all'annualità 2016 emesso dal Comune. In primo e secondo grado il ricorso è stato respinto. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione della disciplina sulla TARI e del principio "chi inquina paga", sostenendo di aver prodotto soltanto rifiuti pericolosi o speciali non assimilabili agli urbani, come risultante dal MUD 2016 e dalle fatture degli smaltitori, e che quindi l'intero stabilimento avrebbe dovuto essere escluso da tassazione, non solo parzialmente. Con il secondo motivo, ex art. 360, n. 4, c.p.c., ha denunciato omessa pronuncia della CTR su tre censure di appello, relative a precedenti giurisprudenziali e a una interrogazione parlamentare. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava a censurare un accertamento di fatto della sentenza impugnata, secondo cui erano state escluse dalla tassazione le aree destinate in via continuativa e prevalente alla produzione di rifiuti speciali o pericolosi e non risultava provata alcuna modifica dello stato dei luoghi rispetto al sopralluogo del 2005; tale accertamento non è sindacabile in cassazione. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha richiamato la doppia conforme. Il secondo motivo è stato rigettato perché le doglianze indicate erano mere argomentazioni difensive, implicitamente disattese dalla motivazione complessiva, e comunque mancava la dimostrazione della decisività della denunciata omissione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, poiché la doglianza sulla pretesa esclusione totale dalla TARI delle aree produttive era in realtà diretta contro l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali avevano già escluso dalla tassazione le aree destinate in via continuativa e prevalente a rifiuti speciali o pericolosi, sulla base del sopralluogo del 2005 e dell'assenza di prova di modifiche successive. Ha inoltre escluso la possibilità di riqualificare il motivo come vizio motivazionale, anche per la presenza di doppia conforme. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva implicitamente respinto le questioni richiamate con una motivazione ampia ed esaustiva; in ogni caso, le questioni indicate non integravano autonome domande o censure ma semplici argomentazioni difensive, sicché non era configurabile l'omessa pronuncia. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indica il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, ma la censura è stata reputata in concreto diretta a contestare un accertamento di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omessa pronuncia, escluso perché le questioni dedotte erano mere argomentazioni difensive o comunque implicitamente rigettate.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    non utilizzabile, nel caso esaminato, per sindacare il merito in presenza di doppia conforme.

  • art. 342-ter cod.proc.civ.

    richiamato per affermare l'inammissibilità del vizio motivazionale in cassazione in presenza di doppia conforme.

  • artt. 1, comma 649, legge n. 147 del 2013

    norma invocata dalla ricorrente sulla disciplina della TARI e dell'esclusione dalla tassazione delle aree produttive di rifiuti speciali o pericolosi.

  • art. 184 d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato dalla ricorrente quale disciplina dei rifiuti speciali/pericolosi e della loro sottrazione alla tassazione comunale.

  • artt. 10 e 10-bis del regolamento comunale T.a.r.i.

    norme regolamentari richiamate a sostegno della richiesta di esclusione totale o quasi totale delle superfici dallo smaltimento TARI.

  • art. 140bis disp.att.cod.proc.civ.

    richiamato solo per la trattazione da remoto in camera di consiglio.

  • articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    base per dichiarare dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • principio comunitario "chi inquina paga"

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'esclusione dalla TARI delle aree in cui si producono solo rifiuti speciali o pericolosi.

  • risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 2014

    richiamata dalla ricorrente a supporto della tesi sull'esclusione dalla tassazione delle superfici produttive di rifiuti non assimilabili.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, non è consentito censurare sotto forma di violazione di legge una decisione che si risolva in realtà nella contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
  • In materia TARI, l'esclusione dalla tassazione riguarda le aree destinate in via continuativa e prevalente alla produzione di rifiuti speciali o pericolosi non assimilabili agli urbani, ma l'estensione di tali aree è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito abbia già escluso una determinata questione con motivazione compatibile con il decisum, non ricorre omessa pronuncia se la questione risulta implicitamente rigettata e se si trattava di mera argomentazione difensiva.
  • Il vizio di omessa pronuncia richiede che la parte ricorrente indichi e dimostri la decisività della questione non esaminata; in mancanza, il motivo è inammissibile o infondato.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente non può utilizzare il vizio motivazionale per ottenere un nuovo scrutinio del fatto accertato dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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