Cassazione Civile, Ordinanza n. 03364/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto/convenzione del 2 agosto 2000 relativo alla gestione decennale di un impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani affidato a un'ATI capeggiata dalla società ricorrente. La società ha chiesto il pagamento di prestazioni asseritamente eseguite, deducendo: mancato conferimento dei rifiuti pattuiti, mancato pagamento dei corrispettivi, sospensioni dell'attività e successivo annullamento in autotutela, nel 2007, della delibera comunale di approvazione della convenzione. Il Comune ha resistito sostenendo che il rapporto era sospeso e non riattivato, che l'impianto era stato sottoutilizzato e che il contratto/convenzione era nullo per illiceità derivata e contrarietà a norme imperative. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 2909 c.c. e delle norme sul giudicato, per avere la Corte d'appello negato efficacia di giudicato esterno a diversi decreti ingiuntivi e ad una sentenza di opposizione, alcuni dei quali divenuti definitivi dopo l'annullamento in autotutela del 2007; (2) violazione degli artt. 21-nonies l. 241/1990, 121 c.p.a. e 1360 c.c., sostenendo che la convenzione non poteva dirsi inefficace ab origine, ma solo dalla delibera di annullamento; (3) violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. e 121 c.p.a., contestando la declaratoria di nullità della convenzione in conseguenza dell'annullamento in autotutela. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che almeno uno dei titoli monitori richiamati si era consolidato in giudicato nel 2013, dunque dopo l'annullamento del 2007, e che il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e copre anche il titolo del credito e i fatti impeditivi anteriori non dedotti. Ha quindi accolto il primo motivo, assorbendo gli altri, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva escluso il giudicato esterno e ritenuto nullo il contratto/convenzione con conseguente rigetto delle domande della società, è stata quindi annullata per erronea valutazione del giudicato.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale è rilevabile d'ufficio e, se formatosi, preclude il riesame del rapporto e del titolo su cui si fonda il credito, nei limiti dei fatti anteriori non dedotti.
Richiamato insieme alle norme sul giudicato per sostenere l'intangibilità della decisione divenuta definitiva.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di opposizione e giudicato del decreto ingiuntivo.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di giudicato e definitività del decreto ingiuntivo.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Norma processuale utilizzata per articolare il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza.
Richiamato per sostenere che l'annullamento d'ufficio produce effetti dalla sua adozione e non rende il rapporto inefficace fin dall'origine, almeno secondo la prospettazione della ricorrente.
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti dell'annullamento del provvedimento amministrativo e alla tutela dell'affidamento nei contratti pubblici.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'efficacia retroattiva dell'annullamento sulla convenzione.
Richiamato per contestare la pretesa indeterminatezza/illiceità dell'oggetto del contratto.
Richiamato per contestare la declaratoria di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative.
La Corte d'appello ha ritenuto la domanda di indennizzo da arricchimento senza causa nuova e quindi inammissibile se proposta solo in appello.
Massime di principio
- Il giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di merito e, nel giudizio di cassazione, può essere accertato direttamente dalla Corte quando emerga dagli atti o si sia formato successivamente alla sentenza impugnata.
- Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto o divenuto definitivo per mancata prosecuzione dell'opposizione copre non solo l'esistenza del credito, ma anche il rapporto e il titolo su cui esso si fonda, oltre ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi anteriori che avrebbero potuto essere dedotti.
- Quando un titolo giudiziale si consolida in epoca successiva al fatto sopravvenuto invocato per escludere il credito, il giudice di merito deve verificare se quel fatto fosse deducibile nel precedente giudizio definito con giudicato; in caso contrario, non può negarsi efficacia preclusiva al giudicato stesso.
- L'efficacia retroattiva dell'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo non può essere affermata in modo tale da elidere, senza verifica del giudicato già formatosi, i diritti di credito accertati con decisioni definitive.
- La domanda di arricchimento senza causa proposta per la prima volta in appello è inammissibile come domanda nuova.
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