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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 4073 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata il 29 settembre 2006 per maggiori IVA e IRPEF relative al 2000, emersa dal controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972. Il contribuente sosteneva di avere definito il debito con il condono previsto dall’art. 9-bis della legge 289/2002, pur avendo versato soltanto le prime due rate e non la terza. Con il primo motivo denunciava la mancata sospensione del giudizio sulla cartella, in attesa dell’esito di un distinto giudizio sul diniego di validità del condono. Con il secondo sosteneva che il condono fosse efficace anche senza il pagamento integrale e invocava, inoltre, il sopravvenuto D.L. 138/2011.

La decisione

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso contro la sentenza della CTR della Puglia n. 60/11/2008, depositata il 24 novembre 2008, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e ritenuto dovuta la cartella perché non era stata pagata la terza rata. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: nei gradi di merito il contribuente non aveva chiesto la sospensione e, tra processi tributari con rapporto di pregiudizialità, la sospensione del giudizio pregiudicato dopo una sentenza non definitiva nel giudizio pregiudicante può essere disposta su istanza di parte ai sensi dell’art. 337 c.p.c., non d’ufficio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Il secondo motivo è stato rigettato. Per l’IVA, la disciplina del condono di cui all’art. 9-bis della legge 289/2002 è incompatibile con il diritto UE nella parte in cui condona sanzioni per omessi o tardivi versamenti IVA e va disapplicata. Per le imposte dirette, il condono ex art. 9-bis si perfeziona solo con l’integrale pagamento, anche se rateale; non è possibile estendere per analogia le regole più favorevoli previste per altre forme di condono. Il D.L. 138/2011 non ha modificato tale conclusione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 295 c.p.c.

    Ed invero, in tema di processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, norma speciale in materia, regola solo i rapporti tra processi tributari e non tributari; sicchè quando - come nei caso concreto - tra due giudizi tributari esista un rapporto di pre-giudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza, sebbene ancora non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato, soltanto a seguito di espressa domanda di sospensione proposta dalla parte interessata ai sensi dell'art. 337 c.p.c. (che contempla un'ipotesi di sospensione facoltativa), e non in forza della sospensione obbligatoria di cui all'art. 295 c.p.c.

    In questa fattispecie la sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c. non opera d’ufficio tra due giudizi tributari quando quello pregiudicante è già stato definito con sentenza non passata in giudicato; l’eventuale sospensione del giudizio dipendente richiede un’istanza di parte ai sensi dell’art. 337 c.p.c.

  • Art. 337 c.p.c.

    Ed invero, in tema di processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, norma speciale in materia, regola solo i rapporti tra processi tributari e non tributari; sicchè quando - come nei caso concreto - tra due giudizi tributari esista un rapporto di pre-giudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza, sebbene ancora non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato, soltanto a seguito di espressa domanda di sospensione proposta dalla parte interessata ai sensi dell'art. 337 c.p.c. (che contempla un'ipotesi di sospensione facoltativa), e non in forza della sospensione obbligatoria di cui all'art. 295 c.p.c.

    Quando una sentenza resa nel giudizio pregiudicante è già stata pronunciata, benché non definitiva, il giudice del processo tributario dipendente può sospendere quest’ultimo in via facoltativa su espressa richiesta della parte interessata.

  • Art. 39 del D.Lgs. 546/1992

    Ed invero, in tema di processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, norma speciale in materia, regola solo i rapporti tra processi tributari e non tributari;

    La norma speciale disciplina i rapporti di sospensione tra processi tributari e processi non tributari; non regola il rapporto di pregiudizialità tra due giudizi entrambi tributari, per il quale la Corte richiama l’art. 337 c.p.c.

  • Art. 9-bis della legge 289/2002

    Ed invero, la definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalie dichiarazioni annuali presentate entro il 31.12.2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all'integrale pagamento del dovuto (in unica soluzione o in modo rateale) nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l'assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale.

    Per i debiti relativi alle imposte dirette, il condono ex art. 9-bis diventa efficace solo con il pagamento integrale delle somme dovute, in unica soluzione o secondo il piano rateale previsto. Il pagamento parziale non perfeziona la definizione e non si possono applicare per analogia le regole di altre fattispecie di condono.

  • Artt. 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE

    Tale disposizione è, difatti, in contrasto con gli obblighi previsti dagli artt. 2 e 22 della 6 direttiva del Consiglio 17.5.1977, n. 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'IVA, secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza 17.7.2008, C-132/06, che ascrive a dette norme comunitarie portata generale.

    Gli obblighi europei in materia di IVA hanno portata generale e impediscono l’applicazione di una misura nazionale di condono che comprometta la corretta riscossione dell’imposta, anche quando la misura condoni le sanzioni per omessi o tardivi versamenti.

  • Art. 2 del D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011

    Ma è fin troppo evidente che la disposizione, nel riferirsi ai contribuenti che sia siano "avvalsi" del condono, non può che escludere, sia coloro che non abbiano richiesto affatto la definizione condonale, sia coloro che abbiano prescelto una forma di condono che presuppone, come quella di cui all'art. 9 bis, il pagamento integrale delle somme dovute.

    La norma sopravvenuta sull’iscrizione a ruolo delle somme dichiarate e non versate non rende efficace un condono ex art. 9-bis rimasto incompleto: la Corte interpreta il riferimento ai contribuenti che si sono avvalsi del condono come limitato a definizioni effettivamente perfezionate secondo i requisiti previsti.

Massime di principio

  • Se una definizione agevolata richiede espressamente il pagamento integrale, il versamento di alcune rate, anche dopo la presentazione della domanda, non perfeziona il condono e lascia esigibile il debito secondo la disciplina ordinaria.
  • Le regole che consentono di conservare gli effetti del condono nonostante il pagamento incompleto non si estendono per analogia a tipologie diverse: le norme di condono sono eccezionali e vanno applicate nei limiti testuali della singola disciplina.
  • Nel caso di misure di condono relative all’IVA incompatibili con gli obblighi europei di riscossione, il giudice deve disapplicare la disciplina nazionale contrastante; preclusioni processuali o mancata specifica deduzione di parte non impediscono tale disapplicazione.
  • Tra due giudizi tributari, se quello pregiudicante è già stato definito con sentenza non definitiva, la sospensione del giudizio dipendente non è automatica: occorre una richiesta espressa della parte interessata secondo l’art. 337 c.p.c.
  • Le questioni che non sono state introdotte nei gradi di merito e non sono rilevabili d’ufficio non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione.

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